Braccialetto elettronico non inadeguato per la scelta cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 40065 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scelta delle misure cautelari, il giudice che applica o conferma la custodia in carcere deve esplicitare specificamente le ragioni per cui le altre misure coercitive e interdittive sono inadeguate. Il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può fondarsi sull’astratta impossibilità di rintracciare l’indagato in caso di violazione degli obblighi imposti, poiché tale argomento è logicamente successivo e presuppone, non sostituisce, la valutazione sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale. La tecnologia di geolocalizzazione alla base del braccialetto elettronico è diretta, ex lege, unicamente a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza nel luogo di esecuzione della misura, ma non è funzionale a un successivo monitoraggio sul territorio nazionale del destinatario in caso di allontanamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per mancata autonoma valutazione delle ragioni ostative a misure meno afflittive; violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari in rapporto al tempo trascorso dal fatto; violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione, per difetto di proporzionalità della misura rispetto al ruolo ipotizzato nella rapina.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all’individuazione della misura ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., dichiarandolo inammissibile nel resto. Il secondo e il terzo motivo, in quanto meramente reiterativi di questioni già compiutamente disattese dal provvedimento impugnato, non superano la soglia di ammissibilità.

Quanto al pericolo di reiterazione, i giudici di merito hanno richiamato congruamente l’organizzazione, la professionalità e la spregiudicatezza criminale degli indagati, nonché il nullo effetto dissuasivo di un precedente specifico e recente. La motivazione sulle esigenze cautelari può richiamare il coinvolgimento in pari grado di tutti i concorrenti, in una visione cumulativa, a prescindere dalle singole mansioni. L’attualità delle esigenze cautelari, ha precisato la Corte, non va confusa con l’attualità delle condotte, potendo il pericolo desumersi dalle modalità del fatto anche se risalente.

Il profilo decisivo riguarda la scelta della misura. Il Tribunale, nel confermare la coercizione intramuraria, ha fondato la prognosi negativa sulla sola circostanza che il dispositivo elettronico non sarebbe adeguata cautela per la collettività, essendo idoneo a segnalare la sola violazione dell’obbligo di non allontanamento ma non a individuare il sottoposto in caso di arbitrario allontanamento. Tale ragionamento è stato giudicato astratto e tautologico.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma l’ordinanza il dovere di esplicitare specificamente le ragioni di inadeguatezza delle altre misure. La valutazione dei presupposti per la misura extramuraria postula un giudizio sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale: giudizio che nell’ordinanza impugnata manca completamente. Un simile approdo sarebbe, di fatto, abrogativo della clausola di garanzia del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., restando applicabile a tutti i procedimenti per reati non oggetto di presunzioni.

L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice valuti se sussistano i presupposti per gli arresti domiciliari, anche con modalità elettroniche di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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