La Cassazione sul sequestro preventivo limita il ricorso alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 14693 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cautela reale, l’impugnazione per cassazione è consentita solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.; la motivazione può essere censurata solo se omessa o apparente e non anche per la sua tenuta logica. Sono, pertanto, inammissibili le doglianze che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, sollecitino una diversa valutazione della piattaforma indiziaria o una rilettura alternativa delle emergenze investigative. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., deve essere confermato qualora non emergano elementi sopravvenuti idonei a incidere sulle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza di imposizione del vincolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di un impianto di autodemolizione, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza, l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo con cui eccepiva la violazione di legge (in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, contestando l’assenza di prova che le risorse per la costituzione della società fossero state fornite da un altro soggetto e lamentando la mancata risposta alle deduzioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui l’impugnazione delle ordinanze in materia di cautela reale è ammessa soltanto per violazione di legge. Tale nozione include la motivazione omessa o solo apparente, ma non consente di contestare la valutazione delle emergenze processuali o di sollecitare una diversa interpretazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Le doglianze prospettate, sebbene formulate come omessa motivazione, erano in realtà dirette a contestare la valutazione della piattaforma indiziaria e a proporre un’alternativa rilettura delle fonti di prova, profili questi ultimi non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato la duplice finalità del vincolo ablatorio: impedire il protrarsi delle conseguenze dannose del reato e assicurare la futura confisca del bene, qualificato come corpo del reato.
Le ulteriori considerazioni sull’ipotizzabile fittizietà dell’intestazione dell’azienda, essendo state spese ad abundantiam, non erano idonee a incidere sulla permanenza del sequestro e le relative censure sono state giudicate insuperabilmente aspecifiche. Il giudice del riesame, infine, aveva correttamente escluso la sussistenza di elementi sopravvenuti capaci di superare l’apparato motivazionale dell’ordinanza di imposizione del vincolo, con particolare riguardo alla produzione documentale difensiva riferita al periodo oggetto della contestazione.
Nota della Redazione
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