Sequestro violato e demolizione del veicolo: concorso apparente escluso (Cass. pen. Sez. 7 n. 31583 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso apparente di norme tra l’art. 334 cod. pen. e la previsione sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada opera esclusivamente quando la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro sia realizzata mediante la sua circolazione su strada. Ove la violazione del vincolo reale avvenga con modalità diverse, segnatamente con la demolizione del mezzo, è configurabile il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che censuri una violazione di legge non dedotta nell’atto di appello. Parimenti inammissibile è il motivo che, pur formalmente prospettando un vizio di legittimità, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato dalla Corte d’appello di Torino per la violazione del vincolo impresso su un veicolo sottoposto a sequestro. Il difensore propone ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 334 cod. pen., sostenendo che il sequestro violato avrebbe natura amministrativa. Con il secondo si lamenta la mancata applicazione dell’art. 335 cod. pen., in ragione del carattere meramente colposo della violazione. Con il terzo si censura la mancata applicazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in materia di sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché censura una violazione di legge non dedotta nell’atto di appello ed è comunque manifestamente infondato.
Sul piano sostanziale il Collegio ricostruisce il perimetro del concorso apparente tra l’art. 334 cod. pen. e l’art. 213, comma quarto, cod. strada. Richiamando Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, si afferma che l’applicazione della sola sanzione amministrativa presuppone che la sottrazione del veicolo sequestrato sia stata realizzata mediante la circolazione dello stesso.
Quando invece la sottrazione avviene con modalità diverse dalla diretta circolazione su strada, è configurabile la fattispecie penale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha congruamente rilevato che la violazione del vincolo non era finalizzata alla circolazione del veicolo, bensì alla sua demolizione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: pur deducendo formalmente un vizio di legittimità, si risolve nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di cassazione.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Esso trae origine da una censura formulata in modo assolutamente generico nell’atto di appello, e il ricorrente non ha dimostrato, in relazione ai precedenti penali, la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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