L’inammissibilità del ricorso del PM non consente la rivisitazione del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. 5 n. 19365 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione o travisamento della prova è inammissibile quando sia privo di autosufficienza e miri a una non consentita rivisitazione del compendio indiziario già valutato dal giudice di merito. In tema di concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento di riesame è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé considerato, senza che la Corte possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali. Il contributo del concorrente esterno deve essere concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Genova aveva accolto l’istanza presentata nell’interesse di un soggetto sottoposto alla misura della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., contestato per aver finanziato, in concorso con altri, l’associazione terroristica Hamas. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all’affermazione del Tribunale circa la mancata consapevolezza, in capo all’indagato, della destinazione dei fondi raccolti e delle finalità elusive perseguite attraverso le associazioni benefiche coinvolte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato l’orientamento consolidato, anche delle Sezioni Unite, in tema di concorso eventuale nel reato associativo, distinguendo la posizione del partecipe, legato all’associazione da un pactum sceleris, da quella del concorrente esterno, che deve fornire un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, con effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio.
Con specifico riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo, la Corte ha ricordato il principio secondo cui il concorso esterno postula che l’agente non si limiti a una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità del gruppo, ma agisca in una relazione di natura bilaterale con l’organizzazione, apportando un contributo volto a soddisfare esigenze concrete di essa.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure del pubblico ministero fossero volte a sollecitare una non consentita rivisitazione del compendio indiziario, posto che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento impugnato, senza possibilità di sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali. Inoltre, il ricorso risultava carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo stata allegata la prova delle evidenze riguardanti la veicolazione delle risorse all’estero sino al febbraio 2025.
Quanto alle conversazioni intercettate valorizzate dall’accusa, la Corte ha giudicato non implausibile l’inferenza del Tribunale che ne aveva depotenziato l’incidenza indiziante, escludendo che la presenza fisica dell’indagato o l’avvertimento ricevuto da un terzo fossero di per sé sufficienti a dimostrare la sua consapevolezza di contribuire al finanziamento di Hamas. La Corte ha ritenuto compatibile con la versione difensiva la circostanza che l’indagato, formale amministratore di una delle associazioni, potesse ragionevolmente ignorare i dettagli delle attività di associazioni di fatto dirette da altri soggetti, ridimensionando i commenti registrati a mere esternazioni personali di isolata adesione ideale.
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Nota della Redazione
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