Presunzione relativa di pericolosità e onere di allegazione nei reati ostativi (Cass. pen. Sez. 1 n. 9753 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione richieste da soggetto condannato per reati ostativi cd. di “prima fascia” non collaborante, la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata ha natura relativa e può essere superata solo mediante l’allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione. L’adempimento di tale onere di allegazione costituisce condizione necessaria per l’esercizio dei poteri istruttori e per la valutazione di merito demandata al Tribunale di sorveglianza. La normativa transitoria di cui all’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 si applica solo ai condannati che versino nelle condizioni soggettive ivi indicate e non è estensibile a chi non le possieda.
Il Fatto
Il condannato, che espiava la parte residua di una pena di otto anni ed otto mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa e furto aggravato, aveva presentato al Tribunale di sorveglianza istanza di ammissione alla semilibertà, allegando la disponibilità di un’opportunità lavorativa e la dichiarazione di volontà di prendere le distanze dall’ambiente criminale. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per carenza di allegazioni idonee a superare la presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354/1975, nel testo modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, abbia trasformato la presunzione assoluta di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, prevista per i condannati non collaboranti, in una presunzione relativa, superabile attraverso l’allegazione di elementi specifici e l’attivazione dei poteri istruttori previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
La Corte ha poi escluso l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 162/2022, riservata ai condannati che versino nelle condizioni soggettive ivi indicate — impossibilità o irrilevanza della collaborazione ovvero riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 6, all’art. 114 o all’art. 116, secondo comma, cod. pen. — condizioni non sussistenti nel caso di specie. Ha quindi richiamato il principio già affermato da Sez. 1, n. 35682 del 2023, secondo cui la valutazione del percorso rieducativo e dell’assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata è demandata al giudice di merito, che deve avvalersi degli ampliati poteri istruttori.
Nel caso di specie, il condannato era venuto meno all’onere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementi atti a comprovare la non attualità dei collegamenti e l’insussistenza del pericolo di ripristino: la mera professione di distacco, la regolare condotta carceraria — la cui irrilevanza è stata esplicitamente attestata dal legislatore — e l’opportunità di impiego nella stessa area teatro dei comportamenti illeciti non integravano gli indici stringenti e cumulativi richiesti dalla nuova disciplina. La Corte ha altresì valorizzato la mancanza di riferimenti a eventuali iniziative riparatorie, elemento normativo di co-valutazione ai sensi di Sez. 1, n. 16321 del 2024.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso