Liberazione anticipata: le patologie psico-fisiche vanno valutate sulle infrazioni (Cass. pen. Sez. I n. 35183 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel semestre di riferimento, non l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo. Gli eventuali rapporti disciplinari vanno valutati nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, e comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento positivo della condotta. Quando il detenuto sia affetto da patologie fisiche o mentali, è necessaria una valutazione particolarmente penetrante, diretta a stabilire se i risultati negativi del trattamento siano ascrivibili a una condizione di deficienza del medesimo ovvero a una sua scelta di non collaborazione. Il giudice deve dunque approfondire l’incidenza delle condizioni psico-fisiche sulle vicende disciplinari e porle a confronto con la condotta complessivamente serbata.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Trento ha confermato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da una condannata in relazione a due semestri di pena espiata. A fondamento del diniego il Tribunale ha posto due episodi, rispettivamente occorsi il 12 giugno 2023 e il 18 gennaio 2024, consistenti in comportamenti aggressivi verso il personale di Polizia penitenziaria e sanitario, sanzionati con ammonizione e richiamo. Tali condotte sono state ritenute sintomatiche di assenza di regolarità e di mancata partecipazione al percorso risocializzante; è stata inoltre valorizzata la mancata partecipazione alle attività d’Istituto.

La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 43, 85 e 88 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Ha rappresentato di essere affetta da gravi patologie fisiche e psichiche e di non essere stata sottoposta, all’epoca dei fatti, ad adeguato trattamento farmacologico; la mancata adesione all’opera rieducativa sarebbe stata erroneamente desunta dalla situazione di incapacità in cui versava. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito la fisionomia del beneficio. Oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel semestre, non già il conseguimento dell’effetto rieducativo. La partecipazione va parametrata alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma la sola adesione al processo di reintegrazione in itinere, secondo il principio espresso da Sez. I n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt e Sez. I n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri.

Quanto ai rapporti disciplinari, la Corte ha ribadito che essi devono essere valutati nella loro concretezza, per l’aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell’attitudine a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità (Sez. I n. 24506 del 28/03/2025, Calabrò; Sez. I n. 30717 del 27/05/2019, Amato; Sez. I n. 51463 del 24/05/2017, Irace; Sez. I n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo).

Il Collegio ha poi precisato che non è sufficiente la formale adesione alle regole di comportamento, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell’adesione effettiva all’opera di rieducazione, che va desunta da fatti positivi rivelatori dell’evolversi della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. I n. 28536 del 15/9/2020, V.; Sez. I n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa).

Su queste basi la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi esposti. La motivazione è apparsa carente e contraddittoria: il giudice specializzato ha pretermesso l’approfondimento dell’incidenza delle condizioni psico-fisiche sulle vicende disciplinari e non ha posto le stesse a confronto con la complessiva condotta serbata durante la detenzione. Da un lato ha escluso apoditticamente la riconducibilità degli episodi a problematiche psicologiche e fisiche, basandosi su una relazione sanitaria riguardante un periodo successivo, in cui le patologie erano stabilizzate da cure adeguate. Dall’altro ha inferito il disinteresse alla rieducazione a fronte di documentazione che accertava l’inabilità alle attività lavorative e professionalizzanti e attestava una condotta complessivamente regolare, eccezion fatta per i due episodi.

La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio sulla partecipazione deve tener conto dei risultati del trattamento individualizzato, alla luce della capacità di ciascun detenuto di giovarsi delle opportunità offerte, differenziata per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura; sicché, in presenza di patologie fisiche o mentali, è necessaria una valutazione particolarmente penetrante (Sez. I n. 2421 del 07/12/2018, Gallo). È pertanto annullata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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