La sentenza di patteggiamento non ha efficacia probatoria nel giudizio contabile ma il giudice può valutare il materiale probatorio delle indagini (Corte dei Conti Sez. I App. n. 157 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, è inefficace nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria; resta tuttavia pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell’imputato, che può fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale. La sentenza di patteggiamento irrevocabile è, altresì, equiparabile a una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, terzo cpv., c.p.p., quale presupposto per la perseguibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il danno da disservizio può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il potere riduttivo dell’addebito non può essere esercitato in caso di condotta dolosa, anche ai sensi dell’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, come introdotto dalla legge n. 1 del 2026.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, un magistrato amministrativo, contestandogli la percezione di provviste finanziarie al fine di pronunciare provvedimenti favorevoli a soggetti corruttori, come emerso in un procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di corruzione in atti giudiziari. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella contestata, in considerazione di un versamento già eseguito a titolo di risarcimento.
L’appellante ha impugnato la sentenza, deducendo, tra l’altro, la nullità della citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre, l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a fondare il giudizio di responsabilità contabile e l’insussistenza del danno all’immagine e del danno da disservizio. Con memoria successiva ha inoltre eccepito la prescrizione alla luce della novella di cui alla legge n. 1 del 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto non tardiva l’eccezione di prescrizione, in quanto proposta per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 1 del 2026, la cui immediata applicazione è disposta dall’art. 6 della stessa legge. L’eccezione è stata, tuttavia, respinta nel merito, ravvisandosi nella condotta dell’appellante un occultamento doloso dei fatti, idoneo a far decorrere il termine prescrizionale dalla conoscibilità dell’illecito da parte dell’amministrazione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che l’introduzione, nell’atto di citazione, di elementi non menzionati nell’invito a dedurre integri una lesione del diritto di difesa, atteso che il contraddittorio si instaura con la citazione e che gli elementi ulteriori sono funzionali a corroborare il quadro probatorio. Ha, inoltre, ribadito il consolidato orientamento secondo cui il Procuratore regionale non è obbligato a motivare le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni dell’invitato, non configurandosi un contraddittorio preprocessuale.
Con riguardo al valore della sentenza di patteggiamento, la Corte ha esaminato la portata dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, che ha eliminato l’efficacia probatoria della sentenza nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso quello contabile. Ha precisato, tuttavia, che tale inefficacia non impedisce al giudice contabile di valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, a prescindere dall’esito dello stesso, potendo la condanna fondarsi sugli elementi raccolti nelle indagini.
La Corte ha, quindi, ritenuto la sentenza di patteggiamento irrevocabile equiparabile a una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, terzo cpv., c.p.p., integrando il presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine. Ha confermato la quantificazione del danno nella misura del doppio della somma illecitamente percepita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 190/2012, valorizzando la gravità della condotta, il ruolo apicale del funzionario e il clamor fori.
Quanto al danno da disservizio, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., non efficacemente contrastata dall’appellante. Ha, infine, escluso l’applicazione del potere riduttivo, in ragione della natura dolosa della condotta, anche alla luce dell’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994. L’appello è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta