Inammissibile il ricorso ABF su domande nuove non inserite nel reclamo preventivo (ABF Collegio di Palermo n. 857 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso è inammissibile quando le domande proposte non siano state previamente inserite nel reclamo rivolto all’intermediario, poiché il reclamo costituisce il presupposto necessario e delimita l’oggetto della controversia. È parimenti inammissibile la domanda formulata dal ricorrente per la prima volta soltanto nella fase delle repliche, in quanto tardiva e introdotta in un momento in cui l’oggetto del procedimento è già definito. Il ricorrente che rinunci a una domanda in corso di procedimento non può poi pretendere l’esame delle ulteriori pretese che non abbiano superato il filtro del reclamo preventivo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura e, contestualmente, aveva aderito a una polizza assicurativa facoltativa di durata biennale, il cui premio era stato anticipato dall’intermediario e rateizzato insieme alle rate del mutuo. Alla scadenza della copertura il ricorrente aveva deciso di non rinnovarla, ma l’intermediario avrebbe continuato ad addebitare i relativi importi mensili; il ricorrente lamentava inoltre l’applicazione di tassi usurari e la presenza di clausole vessatorie.

Dopo l’esito negativo del reclamo, il ricorrente aveva adito l’ABF chiedendo la restituzione delle somme trattenute dal febbraio 2024, oltre interessi, spese ed equo indennizzo, e l’adeguamento del piano di ammortamento. L’intermediario si era difeso sostenendo che gli addebiti riguardavano sempre il premio dei primi ventiquattro mesi, ripartito sull’intera durata del finanziamento di settantadue mesi, ed eccependo l’inammissibilità delle contestazioni su usura e vessatorietà per genericità e difetto di prova.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la vicenda nel tema della legittimità ab origine delle clausole del contratto di finanziamento e della loro corretta esecuzione. Ha poi esaminato separatamente le diverse domande proposte dal ricorrente, verificando per ciascuna il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso.

Quanto alla contestazione dell’addebito del premio per la polizza non rinnovata, il Collegio ha preso atto che il ricorrente, in sede di repliche, vi aveva dichiarato di rinunciare alla luce dei chiarimenti forniti dall’intermediario. Su questo punto, dunque, non vi era più materia di decisione.

Le ulteriori domande — relative all’asserita usurarietà dei tassi, alla vessatorietà delle clausole e all’illegittimo addebito di somme non giustificate dal contratto — sono state dichiarate tutte inammissibili. Il Collegio ha rilevato che esse non erano state inserite nel reclamo preventivo indirizzato all’intermediario e che, con particolare riguardo all’ultima, era stata formulata tardivamente dal ricorrente soltanto con le repliche.

Il percorso argomentativo si fonda sul ruolo del reclamo quale passaggio obbligato e delimitativo dell’oggetto del procedimento arbitrale. Le domande nuove, non anticipate in quella sede, restano estranee al thema decidendum e non possono essere introdotte successivamente. La circostanza che una contestazione emerga solo in corso di causa, per di più in fase di replica, ne conferma l’inammissibilità. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *