Valore di liquidazione nel concordato in continuità e verifica di ammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 22960 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule. Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore basata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali.
Il Fatto
La società, già titolare di un concordato in continuità aziendale indiretta, aveva presentato una proposta fondata sull’offerta di acquisto dell’intero compendio aziendale da parte di un terzo, a un prezzo superiore alla stima del medesimo compendio in uno scenario di liquidazione atomistica. Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del commissario giudiziale, dichiarava inammissibile la proposta, ritenendo che la differenza tra il prezzo offerto e il valore di stima non potesse essere considerata un plusvalore concordatario distribuibile secondo la relative priority rule. La Corte d’Appello confermava il decreto, rigettando il reclamo ex art. 47, comma 5, CCII. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando l’anticipazione del vaglio sul valore di liquidazione alla fase di ammissione e la modalità di determinazione di tale valore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, in conformità al principio per cui il provvedimento che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Ha inoltre ritenuto inammissibile la costituzione con controricorso del commissario giudiziale, privo di autonoma legittimazione a resistere nel giudizio avente ad oggetto l’ammissibilità della procedura.
Pur in presenza di tali declaratorie, la Corte ha formulato il principio di diritto ex art. 363 c.p.c., richiesto dal Procuratore generale, per la rilevanza nomofilattica della questione. Ha ricordato che, nell’architettura del CCII, il tribunale in sede di ammissione non può limitarsi a un vaglio di mera ritualità formale, ma deve estendere il controllo al contenuto della proposta e del piano, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta in sede di omologazione. Il valore di liquidazione condiziona l’ammissibilità della proposta che faccia ricorso alla distribuzione secondo la relative priority rule, ai sensi dell’art. 84, comma 6, CCII, e assolve una funzione informativa essenziale per il voto consapevole dei creditori.
Nel caso di continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto validata da una procedura competitiva, la Corte ha escluso che il valore di liquidazione possa essere ancorato a una stima atomistica e disgregativa dei beni, quando l’alternativa liquidatoria potrebbe logicamente giovarsi del maggior valore in concreto raggiunto dall’azienda. La comparazione tra piano e liquidazione costituisce un giudizio prognostico che non può essere destrutturato e disancorato dalla realtà concreta, ben potendo il curatore, in un’eventuale liquidazione giudiziale, profittare degli stessi incrementi dell’attivo dimostrati dal piano.
La Corte ha quindi affermato che, ove il piano si fondi sull’assunto che un importo considerevole rappresenti un plusvalore concordatario, e tale plusvalore sia puramente apparente o affermato, la stessa architettura del piano risulta prima facie illegittima e inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Nota della Redazione
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