Il termine “lungo” per il ricorso per cassazione decorre secondo le regole vigenti al momento della proposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 11042 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009, il termine per l’impugnazione resta quello annuale di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dall’art. 58 della medesima l. n. 69/2009. La riduzione della sospensione feriale dei termini a trentuno giorni, introdotta dall’art. 16 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, opera con riferimento al periodo feriale successivo all’anno 2015. Il ricorso per cassazione proposto dopo la scadenza del termine annuale, così computato, è inammissibile.
Il Fatto
Un professionista proponeva domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, ex artt. 209 e 101 l. fall., per il compenso maturato in qualità di coadiutore dei commissari straordinari. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’Appello, pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, respingeva integralmente la richiesta.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, depositata il 19 luglio 2021, gli eredi del professionista proponevano ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, notificato in data 30 settembre 2022. Il Fallimento non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esamina la questione della tardività del ricorso, rilevandone l’inammissibilità per intervenuta decadenza. Poiché il giudizio era stato incardinato con il deposito della domanda di ammissione al passivo in data 17 luglio 2007, trova applicazione il termine di decadenza annuale: l’art. 58, comma 1, l. n. 69/2009, che ha ridotto a sei mesi il termine di cui all’art. 327 c.p.c., dispone infatti che le modifiche processuali si applicano ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Quanto alla sospensione feriale, la Corte rileva l’esistenza di due contrapposti orientamenti. Un primo indirizzo ritiene che la riduzione a trentuno giorni, operata dall’art. 16 d.l. n. 132/2014, si applichi immediatamente dal 2015, senza alcun riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Un secondo orientamento subordina l’applicazione della nuova disciplina alle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.
La Corte non ritiene necessario dirimere il contrasto, poiché entrambe le soluzioni conducono, nel caso di specie, all’applicazione del regime ridotto: la sentenza impugnata risulta depositata in data 19 luglio 2021, successivamente alla data di riferimento indicata da entrambi gli orientamenti.
Il termine “lungo” di un anno, tenuto conto della sospensione feriale ridotta a trentuno giorni per gli anni 2021 e 2022, con l’aggiunta complessiva di sessantadue giorni, veniva a scadere il 21 settembre. Il ricorso, notificato il 30 settembre 2022, risulta pertanto proposto oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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