Contributo elettorale e delibera dell’organo sociale competente: rilievo dell’interpretazione statutaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 15679 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali, l’accertamento dell’organo sociale competente a deliberare un contributo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974, non può risolversi in un mero dato letterale, ma esige una valutazione complessiva dello statuto secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c. La competenza dell’organo amministrativo a compiere atti pertinenti all’oggetto sociale va valutata secondo il criterio della strumentalità, diretta o indiretta, e non sulla base dell’espressa e specifica previsione statutaria dell’atto. La mancata indicazione di un atto tipico nello statuto non è, di per sé, elemento decisivo per escludere il potere degli amministratori, considerato il disposto degli artt. 2298 e 2380-bis c.c.
Il Fatto
Un candidato alla Presidenza della Regione, poi eletto, presentava al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (CO.RE.GE.) il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Il CO.RE.GE. contestava l’irregolarità della documentazione relativa a un contributo erogato da una società cooperativa, ritenendo che la delibera dell’assemblea dei soci fosse necessaria, mentre era stata esibita solo quella del consiglio di amministrazione.
Applicando l’art. 15, comma 11, della legge n. 515/1993, il CO.RE.GE. irrogava una sanzione amministrativa. L’opposizione del candidato veniva respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, che confermava la legittimità della sanzione, escludendo la competenza dell’organo consiliare a deliberare il finanziamento, in quanto non espressamente prevista dallo statuto né riconducibile all’oggetto sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, disattende l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 374, secondo comma, c.p.c.
Nel merito, la Corte affronta la questione centrale dell’individuazione dell’organo sociale competente a deliberare il contributo. Richiamato il quadro normativo, che delinea all’art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 i requisiti di liceità del finanziamento (delibera dell’organo competente, iscrizione in bilancio, non contrarietà alla legge), la Corte osserva che i giudici di merito hanno interpretato lo statuto in modo atomistico, limitandosi a verificare la mancata previsione del potere di finanziamento elettorale in capo al consiglio di amministrazione.
Questa operazione ermeneutica è censurata, poiché viola il canone dell’art. 1363 c.c., che impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. La Corte evidenzia come la sentenza impugnata abbia tralasciato di valutare disposizioni statutarie fondamentali, quali l’art. 4 (oggetto sociale), che attribuisce alla cooperativa lo svolgimento di “tutte le iniziative che possono giovare agli associati”, e l’art. 27, che conferisce agli amministratori “i più ampi poteri per la gestione della società”.
La Cassazione precisa che la mancata elencazione di un atto specifico non è sufficiente a escluderne la pertinenza all’oggetto sociale. Il criterio da applicare è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, in conformità agli artt. 2298 e 2380-bis c.c., che attribuiscono agli amministratori il potere di compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale, salve limitazioni statutarie espresse. Poiché la corte territoriale si è attestata su un criterio di interpretazione meramente letterale, la sentenza viene cassata sotto questo profilo.
La Corte disattende invece la tesi del ricorrente che invocava le norme civilistiche sul mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), chiarendo che, nella fattispecie, rileva esclusivamente l’interesse pubblico alla trasparenza dei finanziamenti. Accolti il primo motivo e il secondo “per quanto di ragione”, il terzo motivo resta assorbito. La causa viene rinviata alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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