Nullità della notifica per residenza difforme e onere della prova a carico del destinatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 18604 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione, per dimostrare la nullità di una notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme non costituisce prova idonea. Quando la notifica è eseguita nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ., si presume che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario. Il destinatario che contesti tale circostanza per far dichiarare la nullità ha l’onere di fornirne la prova. La documentazione anagrafica costituisce comunque elemento presuntivo di cui il giudice deve tenere conto.
Il Fatto
Nel 2019 un soggetto conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace una società, proponendo azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., per le somme spese per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della convenuta. Il Giudice di pace dichiarava la contumacia della convenuta e accoglieva la domanda, condannandola al pagamento della somma di Euro 3.300,00, oltre interessi.
La soccombente proponeva appello dinanzi al Tribunale, insistendo per la declaratoria di nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza. Il Tribunale rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, riguardanti la dedotta nullità della notifica dell’atto di citazione e la nullità cosiddetta “derivata” per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.. I motivi sono stati ritenuti infondati.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 2014, secondo cui la produzione di risultanze anagrafiche indicanti una residenza difforme dal luogo di notifica non è prova sufficiente della nullità. Tale documentazione costituisce, al più, un elemento presuntivo. La Corte ha precisato che, nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente valutato tale elemento, rilevando l’esistenza di un collegamento tra il luogo di notifica e il destinatario, desumibile anche da notifiche successive avvenute al medesimo indirizzo.
La Corte ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso difettavano dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., in quanto parte ricorrente si era limitata a menzionare alcune circostanze senza indicare gli atti processuali da cui emergesse il vizio denunciato. In presenza di dedotti errores in procedendo, la Corte di cassazione, anche nella qualità di giudice del fatto processuale, non può procedere ad autonoma ricerca degli atti, ma solo a una verifica di quelli indicati dal ricorrente, come ribadito da Sezioni Unite n. 5640 del 2019.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La parte intimata è rimasta contumace nel giudizio di cassazione, pertanto non è stato pronunciato alcun provvedimento sulle spese. La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
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Nota della Redazione
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