Illegittima la domanda restitutoria proposta per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 20880 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia contrattuale, sebbene l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta costituisca effetto naturale della risoluzione del contratto, sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda per ottenere detti effetti restitutori. Ne consegue che, ove in primo grado sia stata domandata la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la possibilità di esaminare la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in sede di gravame, trattandosi di domanda nuova. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione di una clausola contrattuale proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, quando quest’ultima sia una delle possibili interpretazioni e risulti congrua sul piano logico-formale.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio il mediatore, la società di noleggio e la banca finanziatrice, chiedendo la risoluzione per inadempimento di due contratti del 2008 relativi all’acquisto di un’imbarcazione e il risarcimento dei danni. L’attore lamentava che la società, dopo l’incasso delle rate del leasing, si fosse rifiutata di trasferirgli la proprietà del natante. Il Tribunale rigettava le domande, qualificando il rapporto come contratto di noleggio con opzione di acquisto a favore dell’utilizzatore, e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo infondate le pretese verso il mediatore e la banca e inammissibile la domanda nei confronti del socio della società estinta. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di esporre le ragioni della decisione. Nel caso di specie, la motivazione della corte territoriale si è ritenuta senz’altro al di sopra del minimo costituzionale, avendo esplicitato le ragioni del rigetto con riferimento alla posizione di ciascuna delle parti.
Quanto ai motivi terzo e quarto, concernenti l’interpretazione della lettera di buy back e del contratto di noleggio, la Corte li ha dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e comunque infondati. Il ricorrente aveva omesso di riprodurre il contenuto essenziale dei documenti e aveva proposto una propria interpretazione delle clausole, contrapponendola a quella accolta dal giudice di merito. La Corte ha precisato che, quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella poi disattesa non può dolersi in sede di legittimità della scelta del giudice, se questa risulta congrua e non sindacabile. Ha inoltre chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non già quando, a seguito di una valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata avesse assolto tale onere. Ciò integra un vizio di motivazione, non un error in iudicando.
Il quinto motivo, relativo alla domanda di restituzione di una somma avanzata nei confronti del mediatore, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha evidenziato che in primo grado l’attore aveva domandato la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, mentre solo in appello aveva richiesto la condanna alla restituzione dell’importo versato a titolo di acconto. Tale domanda è stata qualificata come domanda nuova, sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., come da costante giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la doglianza riguardante la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione di norme processuali, ma un errore di fatto che deve essere censurato nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il sesto e settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per le medesime ragioni, avendo il ricorrente proposto una domanda restitutoria nuova in appello, riferita anche a versamenti effettuati in occasione del contratto di noleggio, senza dimostrare il collegamento tra i due negozi. Il primo motivo è rimasto assorbito dal rigetto delle altre censure. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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