Il giudice dell’appello avverso la sola statuizione sulle spese deve provvedere sulle spese del giudizio di impugnazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8354 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento dichiarativo di incompetenza non è autonoma rispetto alla declinatoria di competenza; l’impugnazione di quest’ultima mediante regolamento necessario devolve alla Corte di cassazione anche la cognizione sulla pronuncia consequenziale in tema di spese. La parte vittoriosa sulla questione di competenza che lamenti l’omessa liquidazione delle spese è legittimata a proporre esclusivamente il mezzo ordinario di impugnazione, la cui ammissibilità non è preclusa dalla proposizione dell’istanza di regolamento da parte della controparte. In tale ipotesi di doppia impugnazione, l’accoglimento del regolamento determina la caducazione dell’impugnazione ordinaria proposta avverso il solo capo sulle spese, per sopravvenuto venir meno del suo oggetto. Tuttavia, il giudice dell’impugnazione ordinaria, nel definire il giudizio con sentenza che dà atto di tale caducazione, è tenuto a provvedere sulle spese del giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., non essendo estendibile a tale fase il regime applicabile agli atti del giudizio di primo grado, rilevanti per l’ulteriore corso di esso.

Il Fatto

Un soggetto impugnava dinanzi al Tribunale di Ravenna il contratto di comodato ventennale stipulato dal padre, poco prima della morte, in favore del fratello. Il Tribunale, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spese, rinviandone la liquidazione all’esito definitivo.

Avverso tale ordinanza, la parte soccombente sulla questione di competenza proponeva regolamento di competenza, mentre la parte vittoriosa proponeva appello, dolendosi dell’omessa liquidazione delle spese in suo favore. La Corte d’appello di Bologna, preso atto della pendenza del regolamento, disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.. Accolto il regolamento di competenza con dichiarazione della competenza del Tribunale di Ravenna, la parte soccombente riassumeva il giudizio; la Corte d’appello, a sua volta, dichiarava non doversi provvedere, ritenendo che la liquidazione delle spese del giudizio d’appello fosse devoluta al giudice di prime cure.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha ricostruito il sistema dei mezzi di impugnazione esperibili avverso la statuizione sulle spese contenuta in un provvedimento dichiarativo di incompetenza. Ha ricordato che l’orientamento del “doppio binario” è stato superato dalle Sezioni Unite n. 14205 del 2005, secondo cui la rimessione alla Cassazione della questione di competenza implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronuncia in tema di spese. Ha tuttavia precisato che residuano due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese può essere impugnata con il mezzo ordinario: quando il soccombente non contesti la competenza ma solo la condanna alle spese, e quando la censura sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza.

Nel caso di specie, si integrava la seconda ipotesi, essendo l’appello volto a censurare l’omessa liquidazione delle spese da parte del giudice dichiaratosi incompetente. La Corte ha quindi chiarito che la proposizione dell’istanza di regolamento da parte del soccombente sulla competenza non incide sulla legittimazione della parte vittoriosa a proporre l’impugnazione ordinaria, ma impone al giudice dell’impugnazione di sospendere il giudizio, non potendo né dichiararne l’inammissibilità né delibarne il merito.

Con l’accoglimento del regolamento di competenza e la cassazione dell’ordinanza declinatoria, si verifica la caducazione anche della statuizione sulle spese e, di conseguenza, dell’impugnazione ordinaria proposta avverso tale capo, per sopravvenuto venir meno del suo oggetto, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.. In tal senso, la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice d’appello che ha dichiarato non doversi provvedere.

Quanto alla regolazione delle spese, la Cassazione ha escluso che il principio, secondo cui il giudice dichiaratosi incompetente provvede sulle spese della fase svoltasi dinanzi a sé all’esito del giudizio riassunto, possa estendersi alle spese del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizione accessoria. Gli atti di tale fase, diversamente da quelli del giudizio di primo grado, non assumono alcun rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente nella pronuncia finale. Ne consegue che trova applicazione la regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice che chiude il processo davanti a sé di provvedere sulle spese.

Il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione sulle spese del giudizio di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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