Ricorso per omesso esame, insufficienza e illogicità della motivazione: distinzione tra danno emergente e lucro cessante nel comodato oneroso (Cass. civ. Sez. 3 n. 21728 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve essere dedotto in modo specifico, non essendo ammessa una censura generica e assertiva. L’insufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mentre l’illogicità della motivazione, che si traduce in una violazione del minimo costituzionale, è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. In materia di risarcimento del danno, la distinzione tra danno emergente e lucro cessante non può prescindere dalla natura del contratto e dalle pattuizioni intercorse, come il valore locativo del bene, che integrano la concreta possibilità di godimento perduta.
Il Fatto
La società sportiva Acinuoto s.r.l. aveva ottenuto in comodato oneroso una struttura natatoria con due piscine dalla società Terme di Acireale s.p.a. A seguito dell’interruzione delle attività termali e della chiusura degli accessi da parte della comodante, la comodataria aveva richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Ne era derivato un contenzioso in cui la comodante aveva proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e il pagamento dei costi di energia elettrica.
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento della comodataria e l’aveva condannata al pagamento delle utenze. La Corte d’Appello di Catania, in riforma parziale, aveva dichiarato il contratto risolto per inadempimento della comodante, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria della comodataria, ritenendo che la richiesta riguardasse il lucro cessante e non il danno emergente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, rilevando che la società ricorrente aveva dedotto formalmente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma in modo generico e assertivo, non conforme ai principi di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo la censura inammissibile.
Quanto alla censura relativa ai costi delle utenze elettriche, la Corte ha ritenuto che la ricorrente mirasse a censurare una valutazione di fatto, congruamente motivata e rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha invece accolto la censura riguardante l’illogicità della motivazione. Premesso che l’insufficienza motivazionale non è più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’illogicità può essere esaminata ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, come violazione del minimo costituzionale della motivazione. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente identificato il fatto costitutivo della domanda risarcitoria – l’impossibilità per la comodataria di utilizzare le piscine – ma lo aveva poi valutato in modo illogico, qualificando la richiesta come lucro cessante anziché danno emergente, senza considerare la natura onerosa del comodato e il valore locativo pattuito, che pure aveva implicitamente riconosciuto addebitando alla comodataria i costi energetici.
La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 33645/2022 in tema di occupazione senza titolo, secondo cui, quanto al danno emergente, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta. Tale principio, sebbene pronunciato su un tema diverso, si attaglia al caso in esame, in cui la comodataria aveva allegato la possibilità di utilizzare la struttura sino all’aprile 2018.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’impugnata sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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