L’indennizzo da acquisizione sanante non comprende il valore dell’opera pubblica (Cass. civ. Sez. 1 n. 13444 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il valore venale del bene, da determinarsi alla data di adozione del provvedimento, non comprende il valore dell’opera pubblica realizzata sull’area dalla pubblica amministrazione, secondo il criterio del valore intrinseco del bene occupato e trasformato. Detta regola, enunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di rinvio, è vincolante per il giudice di merito e non è suscettibile di essere rimessa alla Corte costituzionale per difetto del requisito della rilevanza. L’operatività della disciplina sull’accessione di cui all’art. 936 c.c. è alternativa e non cumulativa rispetto a quella dell’acquisizione sanante, la cui disciplina è autosufficiente.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’occupazione illegittima di un’area edificabile in Salerno, località Pastena, avvenuta nel maggio 2000 da parte del Comune, su cui l’ASL ha realizzato un poliambulatorio. Dopo l’annullamento degli atti espropriativi da parte del giudice amministrativo, i proprietari del fondo avevano proposto domanda di risarcimento. Nel 2015 l’ASL ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante, contro il quale i privati hanno contestato esclusivamente la misura dell’indennizzo.

Con ordinanza del 2018 la Corte d’appello di Salerno aveva liquidato l’indennizzo includendo nel valore venale anche quello del fabbricato, sul rilievo che i proprietari, decaduti ex art. 936, comma 5, c.c. dal potere di chiedere la rimozione, erano divenuti proprietari delle opere per accessione. Su ricorso dell’ASL, la Cassazione, con ordinanza n. 9871/2023, ha cassato con rinvio, enunciando il principio per cui nell’indennizzo non deve computarsi il valore dell’opera pubblica.

La Motivazione della Corte

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Salerno ha applicato il principio e rideterminato l’indennizzo, escludendo il valore delle opere. I privati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c. e sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001.

La Suprema Corte, nel rigettare il primo motivo, chiarisce che nessuna statuizione del giudice amministrativo ha accertato l’acquisto per accessione della proprietà delle costruzioni in capo ai privati con efficacia di giudicato. L’ordinanza n. 9871/2023 ha già affrontato il punto e, con effetto vincolante, ha stabilito l’estraneità del valore dell’opera pubblica rispetto agli elementi di commisurazione dell’indennizzo. L’eccezione di illegittimità costituzionale è priva del requisito della rilevanza, poiché l’art. 42-bis è già stato applicato dalla Cassazione nel giudizio rescindente.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 384 c.p.c., avendo il giudice del rinvio correttamente applicato il principio di diritto enunciato dall’ordinanza n. 9871/2023. Riguardo al terzo motivo, i giudici di legittimità rilevano che l’omesso esame rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non stime del consulente tecnico o valutazioni critiche sulle stesse, come quelle prospettate dai ricorrenti.

La Corte di Strasburgo valuta l’istituto dell’acquisizione sanante come rimedio adeguato, essendo il versamento del valore venale del terreno un mezzo appropriato per la riparazione. Il ricorso è, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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