Inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 366 e 360, comma quarto, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 12082 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità, non determina l’interruzione del processo, atteso che in Cassazione non trovano applicazione gli istituti di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., dominando il principio dell’impulso d’ufficio. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità. In caso di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., non è ammesso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., anche quando il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori a sostegno della medesima statuizione; la qualità di spedizioniere-vettore, ex art. 1741 cod. civ., è responsabile per fatto degli ausiliari a norma dell’art. 1228 cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente aveva incaricato la società controricorrente del trasporto di due partite di alluminio vendute a società statunitensi. Il trasporto non andava a buon fine, con la mancata consegna della merce e il mancato pagamento delle fatture da parte delle destinatarie. Il Tribunale condannava la società al risarcimento; la Corte d’Appello rigettava il gravame, qualificando il rapporto come contratto di spedizione con assunzione di obblighi del vettore. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’istanza di interruzione del giudizio presentata dalla società controricorrente a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente. Ha ribadito il principio consolidato per cui, nel giudizio di legittimità, l’istituto dell’interruzione non opera, essendo lo stesso dominato dall’impulso d’ufficio. L’evento successivo all’instaurazione del giudizio di cassazione è stato quindi ritenuto irrilevante.
Quanto al primo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’ammissibilità della documentazione in quanto volta a supportare un motivo di appello nuovo e diverso rispetto a quello originario, basato sulla qualifica di spedizioniere e non di vettore. La mancata aderenza al decisum e la genericità delle doglianze hanno determinato il difetto di specificità richiesto dall’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, invece, è stato dichiarato inammissibile per la sussistenza della doppia conforme. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, la censura di omesso esame di fatti decisivi non è consentita quando la decisione di secondo grado sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della prima. La circostanza che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori di rafforzamento non esclude la conformità delle decisioni.
Infine, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili in quanto sollecitavano un riesame del merito. La Corte ha evidenziato che le doglianze miravano a una nuova valutazione delle prove, in particolare delle polizie di carico, non consentita in sede di legittimità. Al contrario, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la qualifica della società come spedizioniere-vettore, valorizzando il dato letterale delle clausole contrattuali e applicando il principio della responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all’art. 1228 cod. civ.
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Nota della Redazione
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