Diniego di contrattualizzazione sanitaria, improcedibilità e onere della prova del danno (TAR Sicilia n. 2422 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di contrattualizzazione opposto a una struttura sanitaria privata accreditata diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la struttura sia stata contrattualizzata per l’annualità ancora utile, ovvero quando gli anni di budget oggetto di domanda siano ormai trascorsi, non potendosi più conseguire l’erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario. La nota che si limiti a confermare un precedente diniego «per le analoghe motivazioni già esposte» ha natura meramente confermativa e non fa decorrere un nuovo termine di impugnazione. Quanto alla domanda risarcitoria, ai sensi degli artt. 30, 40 e 124 c.p.a. il danneggiato deve offrire la prova del quantum; la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo in presenza di impossibilità o estrema difficoltà della prova precisa dell’ammontare del danno.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un laboratorio di analisi cliniche e un punto prelievo accreditati con il servizio sanitario regionale. Con istanza indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale e all’Assessorato alla Salute chiedeva di accedere all’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per l’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento istituzionale. L’Assessorato declinava la competenza in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale; quest’ultima non esitava l’istanza e avviava la contrattazione con altre strutture.

Con successive note l’Azienda confermava il diniego, addossando la scelta all’avvenuta stipula dei contratti per il 2017 con altri operatori e alla mancata adozione del decreto assessoriale per il 2018. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto al convenzionamento e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti impugnava l’ulteriore diniego riferito alle annualità dal 2017 al 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone in via preliminare l’estromissione dell’Assessorato per carenza di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati provvedimenti a esso riconducibili. Rileva quindi che le domande di annullamento dei dinieghi di contrattualizzazione sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la struttura è stata contrattualizzata nel 2022, con pieno conseguimento del bene della vita per quell’anno, mentre per gli anni precedenti l’eventuale attribuzione del budget non avrebbe più alcuna utilità.

Quanto al ricorso introduttivo, il Tribunale accoglie anche l’eccezione di tardività. La nota più recente costituisce mera conferma del diniego «per le analoghe motivazioni già esposte formalmente» nella nota precedente, senza alcuna istruttoria ulteriore: da ciò la natura di atto meramente confermativo, con conseguente mancata nuova decorrenza dei termini di impugnazione.

Sul versante risarcitorio, il Collegio richiama il principio secondo cui il danneggiato deve offrire la prova del quantum, mentre la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa soltanto in situazione di impossibilità o estrema difficoltà di una precisa prova sull’ammontare del danno, citando sul punto Consiglio di Stato, sez. V, n. 9272 del 2023. Nella specie la ricorrente non ha allegato in modo articolato i fatti costitutivi né offerto almeno un principio di prova, cosicché l’istanza va rigettata.

Analogo esito per i motivi aggiunti: il Tribunale esclude la possibilità di riconoscere efficacia retroattiva a un’istanza di contrattualizzazione riferita esclusivamente ad anni precedenti. In definitiva il ricorso introduttivo è dichiarato in parte irricevibile perché tardivo e per il resto rigettato; i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili quanto all’annullamento e rigettati quanto al risarcimento. Le spese sono compensate tra le parti in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della risalenza della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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