Incarichi esterni, regolamento di competenza della Giunta e no alla prestazione complementare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 73 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza ad adottare il regolamento per il conferimento di incarichi esterni all’amministrazione spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, TUEL, e non al Consiglio comunale, titolare delle sole competenze tassativamente indicate nell’art. 42 TUEL: il regolamento degli incarichi esterni costituisce derivazione di quello che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che la legge riserva all’organo esecutivo. È illegittima la clausola regolamentare che attribuisce alla Giunta la facoltà di conferire incarichi con propria deliberazione, previa determinazione a contrattare, perché crea un’anomala commistione tra funzioni di indirizzo politico e atti di amministrazione attiva riservati alla dirigenza. La categoria delle prestazioni complementari non trova base nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone la preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso e vieta il rinnovo: non è configurabile un affidamento diretto in deroga alla procedura comparativa.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, approvato dal Consiglio comunale. La trasmissione è prevista dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, che impone l’invio entro trenta giorni dall’adozione.
Dall’esame del testo sono emersi profili di non conformità alla legge. Il Magistrato istruttore ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione, che ha esaminato il regolamento in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, gli enti locali devono fissare con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze. Il controllo esercitato non incide sull’efficacia dell’atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, in un’ottica dinamica orientata all’adozione di misure correttive.
Sul primo profilo, la Corte afferma che la competenza ad adottare il regolamento spetta alla Giunta comunale. Il regolamento degli incarichi esterni è derivazione di quello che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il Consiglio comunale ha competenza solo nelle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 42 TUEL. La clausola che attribuisce alla Giunta la facoltà di conferire incarichi con propria deliberazione, previa determinazione a contrattare, determina un’anomala commistione tra funzioni dell’organo politico e atti di amministrazione attiva spettanti alla dirigenza, con una non chiara delimitazione di competenze.
Sul secondo profilo, la Sezione rileva che la disposizione regolamentare che consente di ricorrere a professionalità esterne pur in presenza di idonee figure interne introduce l’ipotesi vietata dalla norma. L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 richiede la previa e motivata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne: il testo amplia inammissibilmente le ipotesi di ricorso all’esterno, in sostanziale elusione dell’obbligo normativo.
Quanto alle deroghe alla procedura comparativa, la Corte esamina le esenzioni previste per l’affidamento diretto. La clausola che ammette il ricorso diretto quando una precedente procedura non abbia avuto luogo “per qualsiasi motivo” è troppo generica e si presta a interpretazioni soggettive: le fattispecie legittime sono riconducibili a cause di impossibilità oggettiva, come la procedura andata deserta. La categoria delle prestazioni complementari non è prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, che esige la predeterminazione di durata, oggetto e compenso e vieta il rinnovo: non è configurabile una prestazione ulteriore che autorizzi l’affidamento diretto.
Anche l’esenzione per gli incarichi legati a progetti finanziati o cofinanziati non è conforme: l’urgenza di attuare un programma finanziato non rende lecita la violazione dei principi di libera concorrenza. Parimenti, la clausola che esclude l’applicazione del regolamento per le prestazioni occasionali di modica entità è illegittima: la natura occasionale o il compenso esiguo non giustificano la deroga alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. La Corte dichiara non conformi alla legge le disposizioni indicate e invita l’amministrazione ad adottare le conseguenti misure correttive.
Nota della Redazione
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