Incarichi fiduciari dei vigili del fuoco e criteri di scelta del Comandante (TAR Sardegna n. 498 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di Capo turno provinciale e Vice Capo turno provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno natura fiduciaria e non richiedono l’attivazione di una procedura selettiva. L’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 64/2012 esclude che la sovraordinazione per anzianità rilevi per gli incarichi assegnati dal dirigente e prescrive soltanto che il conferimento avvenga nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza. Il carattere fiduciario dell’incarico implica una valutazione ampiamente discrezionale del Comandante, sindacabile solo per difetto di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti o disparità di trattamento. Tali vizi non sussistono quando l’Amministrazione documenti, in una scheda riassuntiva, di aver considerato anzianità, esperienze, incarichi ricoperti, specializzazioni, corsi e titoli di studio dei candidati.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, ha partecipato alla ricognizione avviata con l’ordine del giorno n. 152 del 21.8.2023 per l’individuazione dei responsabili di Capo turno provinciale e Vice Capo turno provinciale. Con l’ordine del giorno n. 204 dell’8.11.2023 il Comandante ha attribuito gli incarichi nei Turni A, B, C e D, escludendolo dall’assegnazione.

Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti e la nota di rigetto dell’istanza di riesame, chiedendo l’annullamento e la riedizione della procedura secondo criteri predeterminati. Ha dedotto un unico motivo: violazione dell’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 64/2012, dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e disparità di trattamento. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo la reiezione. Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura della norma invocata dal ricorrente. L’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 64/2012 opera su un duplice piano: da un lato esclude che la sovraordinazione per anzianità rilevi per gli incarichi assegnati dal dirigente; dall’altro prescrive, per tali incarichi, il rispetto dei generali principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza. Nessuna delle due previsioni impone la predeterminazione di criteri selettivi o l’espletamento di una procedura comparativa.

La decisione del Comandante di non seguire i criteri di sovraordinazione all’interno della stessa qualifica non contrasta quindi con la norma. Gli incarichi in questione sono di natura fiduciaria e per essi non è previsto l’obbligo di attivare una selezione. Per questa ragione il Collegio ritiene irrilevante che tre degli otto capi reparto designati non avessero inizialmente trasmesso la manifestazione di interesse; due erano già affidatari degli stessi incarichi e il terzo aveva manifestato informalmente l’interesse al Comandante.

Il carattere fiduciario presuppone una valutazione ampiamente discrezionale del Comandante. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del difetto di motivazione, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento. Il Collegio esclude che tali vizi sussistano, traendone conferma dalla scheda riassuntiva delle valutazioni prodotta dall’Amministrazione, che per ciascun capo reparto riporta anzianità nel ruolo e nella qualifica, esperienze nella funzione, altri incarichi ricoperti, specializzazioni, corsi frequentati e titoli di studio.

L’Amministrazione ha dunque tenuto conto di una pluralità di elementi e ne ha dato conto in modo verificabile: ciò vale a escludere tanto la carenza di istruttoria quanto l’arbitrarietà della scelta. Il ricorso è infondato e viene respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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