Pianini comunali e occupazione del suolo pubblico: natura e limiti della partecipazione (Cons. Stato n. 4904 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I cc.dd. pianini comunali per l’occupazione del suolo pubblico costituiscono atti di pianificazione e di programmazione dell’assetto del territorio e, come tali, sono esclusi, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, dall’obbligo di motivazione puntuale. Non sono assimilabili agli strumenti urbanistici attuativi, perché non regolano l’assetto edificatorio ma l’area pubblica assentibile mediante concessione. La legittimità delle scelte compiute dall’amministrazione, connotate da ampia discrezionalità, si valuta sui principi e criteri generali del piano ed è sottratta al sindacato di merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Il vizio formale di partecipazione non conduce all’annullamento ove il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante era titolare di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni nell’area antistante un esercizio di somministrazione a Venezia, lungo la riva del Canal Grande. Nel corso del tempo l’area è stata oggetto di successiva pianificazione comunale, culminata nella delibera di giunta comunale n. 167/2022, di revisione dei cc.dd. pianini, adottata a seguito di conferenza di servizi e di intesa con la Soprintendenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004.
La società impugnava dinanzi al TAR Veneto la delibera e gli atti presupposti, tra cui l’art. 5 del regolamento COSAP, deducendo violazione delle garanzie partecipative, eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione della disciplina di tutela paesaggistica. Il TAR Veneto, sez. III, n. 226/2023, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione della partecipazione procedimentale. Secondo l’appellante il pianino sarebbe assimilabile a uno strumento urbanistico attuativo, con conseguente necessità di garantire la partecipazione dei singoli. La Sezione respinge l’assimilazione: il pianino non regola l’assetto edificatorio del territorio ma l’area pubblica assentibile mediante concessione, sicché resta ferma l’applicazione dell’art. 13 della legge n. 241/1990.
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 8256 del 2019, che aveva già escluso, per gli atti di pianificazione in questione, l’obbligo di comunicazione di avvio e l’esigenza di motivazione puntuale. A ciò aggiunge che il vizio formale, comunque, non potrebbe condurre all’annullamento ove il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Quanto al preteso travisamento dei fatti, la Corte rileva che la parte si è limitata a produrre una planimetria non asseverata, senza dimostrare come le difformità lamentate incidessero sull’area concedibile e dunque sulla propria posizione. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2341 del 2021, ribadisce che la giurisdizione amministrativa è di tipo soggettivo e non veicola un controllo oggettivo di legittimità. La consulenza tecnica d’ufficio, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, n. 8627 del 2021, non può supplire all’onere probatorio della parte né risolversi in un’indagine esplorativa in assenza di un principio di prova.
Infine la Sezione esclude il difetto di motivazione e l’affidamento. Il pianino, come atto di programmazione, non richiede motivazione puntuale, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Quanto all’affidamento, la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 10976 del 2023; Tar Veneto, sez. III, n. 242/2019; Cons. Stato, n. 921 del 2010) esclude che la risalente concessione consolidi una posizione tutelabile, fondandosi il sistema sulla revocabilità intrinseca della concessione e sulla prevalenza dell’interesse pubblico. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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