Interdittiva antimafia e revoca del controllo giudiziario confermano il rischio infiltrativo (Cons. Stato n. 4901 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esito favorevole del controllo giudiziario e la conseguente revoca disposta dal giudice della prevenzione non sono assimilabili a un giudicato di accertamento. Il Prefetto, in sede di riedizione del potere amministrativo, può confermare l’interdittiva antimafia ove individui episodi, comportamenti e relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche se verificatisi durante la fase monitorata. È tuttavia necessario che dia compiuta e concludente evidenza di tali elementi in motivazione e li ponderi con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza del controllo, valutato alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio. La verifica di legittimità del provvedimento antimafia si fonda su una valutazione unitaria degli elementi, secondo la regola causale del più probabile che non, integrata da dati di comune esperienza, restando estranea al sistema delle informazioni antimafia qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria al di là del ragionevole dubbio.
Il Fatto
La titolare di un’impresa di allevamento di bovini e bufalini impugna davanti al TAR Puglia un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto per il ritenuto pericolo di condizionamento da parte di una batteria mafiosa locale. Nelle more del giudizio la ricorrente viene ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011; l’esito è positivo e il Tribunale della prevenzione revoca la misura. La Prefettura, tuttavia, conferma l’interdittiva con un nuovo provvedimento, avverso il quale la ricorrente propone motivi aggiunti.
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza d’interesse e rigetta i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il provvedimento di conferma nonostante l’esito positivo del controllo. Propone appello la ricorrente, lamentando che Amministrazione e primo giudice non avrebbero considerato le conclusioni del Tribunale della prevenzione e che i nuovi fatti valorizzati sarebbero antecedenti o coevi al controllo, senza prova dell’influenza del congiunto nella gestione dell’impresa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento sul rapporto tra esito del controllo giudiziario e poteri del Prefetto. A valle del controllo questi può individuare episodi e relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, purché ne dia compiuta evidenza motivazionale e li pondere con il percorso dell’imprenditore, anche alla luce della storia del medesimo. Le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario non sono dunque assimilabili a un giudicato e si prestano a uno screening ulteriore, sempre che argomentato e supportato da riscontri istruttori (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 4912 del 2022 e n. 8676 del 2024).
Nel caso concreto il provvedimento prefettizio ha tenuto conto delle conclusioni del Tribunale della prevenzione, ma ha ritenuto prevalenti gli ulteriori elementi emersi in istruttoria. Il congiunto dell’appellante è considerato figura emergente della criminalità organizzata locale, legato a una delle articolazioni del sodalizio operante nel territorio; è destinatario di custodia cautelare per condotte estorsive ai danni di imprenditori agricoli della zona, ed è stato più volte deferito e proposto per la sorveglianza speciale. A fronte di tale quadro l’appellante si limita a richiamare l’esito del controllo, senza offrire elementi idonei a escludere il coinvolgimento del congiunto nella gestione dell’impresa o il rischio di una contiguità, quantomeno soggiacente, rispetto agli interessi dei clan.
Il TAR ha correttamente valorizzato il rapporto di convivenza, i legami con una mafia localmente interessata al medesimo settore di attività, il controllo del territorio con logiche intimidatorie e il potere evocativo della spendita del nome. La verifica di legittimità del provvedimento antimafia si effettua mediante una valutazione unitaria dei fatti, idonei a integrare un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa, secondo il criterio del più probabile che non (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 7728 del 2024). L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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