Incarico accettato senza riserve e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (TAR Puglia n. 290 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di individuazione delle zone carenti di medicina generale, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso si configura quando il ricorrente abbia conseguito, nelle more del giudizio, l’incarico a tempo indeterminato in una delle sedi indicate nella domanda di partecipazione e lo abbia accettato senza riserve. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone la dichiarazione di improcedibilità allorché l’interesse, originariamente sussistente, venga meno per effetto di atti sopravvenuti che soddisfino la pretesa azionata. La mera preferenza per altra sede non integra un interesse concreto ed attuale alle zone carenti dell’anno oggetto di impugnazione, potendo il trasferimento essere fatto valere in relazione ai provvedimenti degli anni successivi.
Il Fatto
La ricorrente, medico di medicina generale inserita nella graduatoria regionale per l’anno 2023 e titolare di un incarico provvisorio presso un comune della provincia, ha impugnato la pubblicazione regionale degli ambiti carenti e la delibera aziendale di approvazione, nella parte in cui non individuavano una zona carente nel comune di proprio interesse. Ha proposto domanda di assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato per quell’ambito e ha chiesto l’annullamento degli atti, con declaratoria del diritto a partecipare alla seduta di assegnazione.
Con decreto presidenziale prima e con ordinanza cautelare poi, la Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione, rilevando l’assenza del pregiudizio grave ed irreparabile e l’infondatezza della censura sotto il profilo del rapporto ottimale di assistiti. Nelle more, l’azienda sanitaria ha conferito alla ricorrente, in esecuzione di altro dictum cautelare, l’incarico a tempo indeterminato per una sede comunque indicata nella domanda, incarico accettato senza riserve.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’azienda sanitaria. Richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e verifica se l’interesse originario sia venuto meno per effetto di atti sopravvenuti idonei a soddisfare la pretesa.
La risposta è positiva. La delibera del direttore generale ha conferito alla ricorrente l’incarico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di un comune dalla stessa indicato fra le sedi preferite nella domanda di partecipazione. L’accettazione è intervenuta con comunicazione formale, senza contestazioni né riserve, e da tale data la ricorrente esercita l’attività con un numero di assistiti ormai consolidato.
Il Tribunale respinge la tesi della perdurante procedibilità fondata sulla pretesa di trasferimento nella sede originariamente preferita. Osserva che quella sede era bensì la prima prescelta, ma che anche quella assegnata figurava tra le preferenze espresse. L’incarico conseguito è a tempo indeterminato e non provvisorio, sicché la pretesa azionata risulta sostanzialmente soddisfatta.
Ne consegue che la ricorrente non è più titolare di un interesse concreto ed attuale in relazione alle zone carenti dell’anno oggetto di giudizio. L’interesse al trasferimento potrà essere fatto valere in relazione ai provvedimenti successivi di individuazione delle zone carenti degli anni seguenti, per i quali potrà presentare istanza verso il comune di interesse.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili. Il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ravvisando giustificati motivi nella complessità e nella novità della questione trattata.
Nota della Redazione
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