La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. si applica anche all’ottemperanza (TAR Calabria n. 338 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda un titolo di condanna al pagamento di somme di denaro, non soltanto i provvedimenti di altro contenuto. La relativa somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula con gli interessi legali dovuti per legge o disposti nella condanna, avendo la penalità carattere sanzionatorio. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione ha l’onere di provare l’esecuzione del giudicato; in difetto, l’azione di ottemperanza è accolta.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro aveva emesso un decreto ingiuntivo con cui intimava all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, in favore della curatela fallimentare di una società, di una somma complessiva di denaro oltre interessi, spese e competenze. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto esecutivo; il titolo era stato notificato all’amministrazione.
Non ottenendo il pagamento, la curatela ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato. L’amministrazione, non costituita, non ha fornito alcuna prova di avere eseguito il provvedimento, onere che su di essa gravava.
Su queste basi il ricorso è stato accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’ente di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Esclusa ogni iniquità o causa ostativa, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ne ha chiarito il carattere sanzionatorio, che giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
In caso di inerzia oltre il termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’ente soccombente.
Nota della Redazione
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