Mancata prova notifica ricorso comporta rinvio al primo giudice non inammissibilità (C.G.A.R.S. n. 191 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In difetto del deposito della documentazione comprovante la data in cui la notificazione del ricorso si è perfezionata anche per il destinatario, la domanda introdotta con l’atto non può essere esaminata ai sensi dell’art. 45, comma 3, cod. proc. amm. Tale precetto ostativo non consente però di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. L’interpretazione sistematica degli artt. 45, comma 3, 46, comma 1, e 71, comma 3, cod. proc. amm. conduce alla conclusione che, in assenza di tale prova, il ricorso non può essere fissato per la discussione. La declaratoria di inammissibilità per mancato deposito dell’avviso di ricevimento integra una lesione del diritto di difesa che impone la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un edificio in un Comune siciliano, aveva realizzato senza preventiva autorizzazione una copertura a tetto e la chiusura del piano terra, adducendo la necessità di eliminare infiltrazioni di umidità con pericolo di crollo del solaio. Il Responsabile del Servizio comunale aveva emesso ordinanza di demolizione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi. L’istante aveva presentato un progetto per la regolarizzazione degli abusi.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della spedizione di copia del ricorso. L’appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 73 cod. proc. amm. e 291 cod. proc. civ., sostenendo che il primo giudice, nel fissare l’udienza dopo dodici anni, avrebbe dovuto verificare la regolarità della notifica. Non essendo stato esaminato il ricorso introduttivo, ripropone i motivi di primo grado in materia di accertamento di conformità e di opere parzialmente difformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di appello. Assume rilievo la norma dell’art. 45, comma 3, cod. proc. amm., da leggere coordinatamente con l’art. 71, comma 3, cod. proc. amm. La prima disposizione stabilisce che, in assenza della prova del perfezionamento della notificazione, le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.
Da tale indicazione non può farsi discendere, come ha ritenuto il primo giudice, l’inammissibilità della domanda. L’art. 71, comma 3, cod. proc. amm. prevede che il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissi l’udienza per la discussione del ricorso. L’art. 46, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione le parti intimate possono costituirsi e svolgere difese.
L’interpretazione sistematica di tali norme conduce alla conclusione che, in difetto del deposito della prova dell’avvenuta notifica, il ricorso non poteva essere fissato e, conseguentemente, non poteva essere esaminato ai sensi dell’art. 45, comma 3. Il Collegio esclude che possano soccorrere l’argomento dell’ordinaria diligenza delle parti o la dimostrazione del permanere dell’interesse, esistendo nell’ordinamento strumenti differenti per garantire la verifica dell’interesse e l’eventuale perenzione per il decorso del tempo nell’inerzia delle parti.
Il TAR ha dichiarato l’inammissibilità senza esaminare alcuno dei vizi dedotti. La decisione assunta in violazione del precetto ostativo dell’art. 45, comma 3, cod. proc. amm. ha integrato una lesione del diritto di difesa della parte ricorrente, che impone la remissione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è annullata con rinvio al medesimo TAR. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese per il doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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