Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Molise n. 171 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ove sopravvenga la satisfazione della pretesa e la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio la sussistenza dell’interesse solo se la parte insista per la decisione, ma non può procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse, non potendosi sostituire alla valutazione di questa. La declaratoria in rito non preclude la regolazione delle spese, che il Collegio può compensare in presenza di obiettiva equivocità della situazione ingenerata dall’amministrazione.

Il Fatto

Le ricorrenti, strutture sanitarie private accreditate operanti nella riabilitazione psicosociale residenziale e, in un caso, nell’assistenza socio-sanitaria semiresidenziale psichiatrica, impugnavano il D.C.A. n. 13 del 09.05.2023 e la conseguente deliberazione dell’A.S.RE.M. n. 69 del 16.05.2023, recanti la fissazione dei limiti massimi di finanziamento delle prestazioni della macroarea della riabilitazione e dell’assistenza socio-sanitaria per l’anno 2023.

Le ricorrenti ritenevano che tali atti confermassero l’indirizzo espresso dalla nota commissariale prot. n. 54371/2021, veicolata dall’A.S.RE.M. con nota n. 56342/2021, e prospettavano la lesione del proprio affidamento e del diritto alla remunerazione secondo la disciplina speciale. Le Amministrazioni eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza, sostenendo l’estraneità delle ricorrenti all’ambito applicativo dei provvedimenti. Nel corso del giudizio, avvenuto il pagamento delle spettanze 2023, le ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. Nel merito rileva che le attività delle ricorrenti, quali Centri di Riabilitazione Psichiatrica, sono disciplinate dalla legge regionale Molise n. 30/2002 e dal regolamento regionale attuativo n. 1/2004, che prevede il pagamento mediante rette parametrate sui giorni di ricovero, con anticipazione del 90% e saldo del 10% entro sessanta giorni.

Il Tribunale esclude la tesi dell’A.S.RE.M. secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero stati chiari fin dall’origine nel non concernere le ricorrenti. Le note richiamate non facevano trasparire con chiarezza se la remunerazione delle ricorrenti fosse estranea al sistema dei budget. L’equivocità della situazione era confermata dalla trasmissione della nota commissariale anche ai soggetti ricorrenti, “per opportuna conoscenza”, da parte degli uffici dell’A.S.RE.M.

Solo in pendenza del contenzioso l’Amministrazione ha remunerato le prestazioni 2023 applicando la disciplina speciale, rendendo così tangibile la carenza di interesse alla decisione di merito. Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino alla trattazione della causa e può dichiarare di avere perduto ogni interesse, con conseguente improcedibilità.

Il Tribunale precisa i confini del potere officioso: il giudice accerta d’ufficio l’interesse solo ove la parte insista per la decisione, ma non può sostituirsi alla valutazione della parte che deduca l’insussistenza dell’interesse, essendo tenuto alla declaratoria in rito in ossequio al principio dispositivo. Richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016.

I ricorsi sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della conclusione in punto di mero rito, dell’equivocità ingenerata dalle note e della sostanziale convergenza finale delle parti sulla non applicabilità degli atti impugnati alle ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *