Ordine di demolizione doveroso e irrilevanza dell’affidamento sull’abuso (TAR Lazio n. 171 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto a carattere doveroso e vincolato, che presuppone il mero rilievo della realizzazione in difetto di permesso di costruire e non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, essendo l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi in re ipsa. Il potere sanzionatorio può essere esercitato anche a distanza di tempo dall’abuso, non costituendo il decorso del tempo un limite al suo esercizio e non potendosi riconoscere rilevanza a un’affidamento basato su un illecito. Gli atti vincolati non sono annullabili quando risultino sostanzialmente legittimi, cioè tali che, ove annullati per vizio formale, dovrebbero essere riadottati con il medesimo contenuto dispositivo in sede di rinnovazione.

Il Fatto

Il ricorrente, agendo quale procuratore speciale della madre, impugna dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore edilizio comunale ha ingiunto la demolizione di un fabbricato a due piani, con portico e copertura mista, asseritamente realizzato in assenza di permesso di costruire. Il provvedimento segue all’accertamento dell’opera abusiva, avvenuto a seguito di un esposto, e reitera un precedente ordine di demolizione che l’amministrazione non ha più nella propria disponibilità.

Il ricorrente deduce tre censure: l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; il difetto di motivazione e la violazione del principio di tutela dell’affidamento, per il lungo lasso di tempo intercorso tra accertamento e sanzione; il difetto di presupposti, sostenendo che l’edificio risalirebbe a epoca anteriore al 1967, quando l’intervento non era soggetto a titolo edilizio. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi consolidati in materia di demolizione degli immobili abusivi. L’atto che ordina la demolizione è vincolato e non richiede motivazione circa le ragioni di interesse pubblico, poiché l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi è in re ipsa, come affermato dalla Cons. Stato sez. VI n. 6998 del 2020. Tale conclusione vale anche quando il potere sanzionatorio sia esercitato a distanza di tempo dall’abuso.

Il decorso del tempo, osserva il Tribunale, non costituisce limite all’esercizio del potere. Non può riconoscersi rilievo a un affidamento che si fondi su un’attività illecita: la stabilità della situazione di abuso non genera alcuna posizione meritevole di protezione.

Quanto al profilo procedimentale, il Collegio richiama la regola per cui gli atti vincolati non sono annullabili allorché sostanzialmente legittimi, cioè destinati, in caso di annullamento per vizio formale, a essere riadottati con identico contenuto dispositivo in sede di rinnovazione, come ricordato da TAR Campania, Napoli, sez. IV n. 5486 del 2023.

Il baricentro della controversia si sposta così sul difetto di presupposti. La censura secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato prima del 1967 è però infondata: di tale circostanza il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova, risolvendosi l’assunto in una mera affermazione priva di qualsiasi riscontro. Il ricorso è pertanto respinto.

Il Tribunale non si pronuncia sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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