Cartelli 6×3 perpendicolari al senso di marcia: legittimo il divieto comunale (TAR Lazio n. 1124 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di installazione di cartelli pubblicitari, spetta ai Comuni il potere di regolamentare nel dettaglio le modalità di collocazione degli impianti nel proprio territorio, nell’ambito del generale divieto posto dall’art. 23 cod. strada di installare lungo le strade cartelli che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione creino pericolo per la sicurezza della circolazione. È quindi legittima la previsione regolamentare che, su tutto il centro abitato, vieti di collocare i cartelli di 6×3 metri in senso perpendicolare al senso di marcia degli autoveicoli, dovendosi escludere che tale divieto comprima la libertà di impresa in misura non necessaria, attesa la dimensione degli impianti e il loro impatto sulla segnaletica stradale. La censura di difetto istruttorio per mancata acquisizione dei pareri obbligatori non è fondata quando il potere sia vincolato a parametri fissati ex ante in sede regolamentare: la violazione delle norme sul procedimento non ha allora valore viziante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di Sora l’autorizzazione a installare due cartelli pubblicitari di 6×3 metri, da collocare in senso perpendicolare al senso di marcia dei veicoli lungo due asseti stradali del centro abitato. Previa comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Comune ha respinto l’istanza richiamando l’art. 10, comma 1, lett. f), del Piano Generale degli Impianti, che impone il posizionamento parallelo al senso di marcia per i cartelli di quelle dimensioni.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo in via principale l’errata interpretazione della disposizione regolamentare, che a suo dire vieterebbe il posizionamento perpendicolare solo davanti a edifici storici e di culto, ospedali e scuole, consentendolo altrove. Ha inoltre lamentato il difetto di istruttoria per mancata acquisizione dei pareri della Polizia Municipale e dello Sportello dell’Edilizia. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della stessa norma regolamentare, ove intesa come divieto generalizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di genericità del ricorso, ritenendolo articolato in modo tutt’altro che generico e dunque ammissibile, ma lo ha dichiarato infondato nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla ricognizione della normativa primaria e secondaria: l’art. 23 cod. strada impone il divieto generale di installare cartelli che possano creare pericolo per la circolazione e attribuisce agli enti proprietari il potere autorizzatorio, precisando che all’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico per le strade statali, regionali o provinciali. L’art. 48, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 completa il quadro, assoggettando i mezzi pubblicitari installati nei centri abitati alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
Da qui il Tribunale ricava che i Comuni dispongono del potere di disciplinare nel dettaglio le modalità di installazione, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza della circolazione. Le previsioni del Piano Generale degli Impianti, compresa quella applicata al caso concreto, sono state giudicate coerenti e proporzionate rispetto a tale finalità. Il Collegio sottolinea che i cartelli di 6×3 metri sviluppano una superficie di nove metri quadrati e sono icto oculi idonei a ingenerare confusione con la segnaletica stradale, a renderne difficile la comprensione o a ridurne la visibilità, oppure ad arrecare disturbo visivo agli utenti della strada distraendone l’attenzione.
La disposizione regolamentare è stata letta in aderenza al proprio tenore letterale: il posizionamento parallelo al senso di marcia è imposto per i cartelli 6×3, con l’esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto, degli ospedali e delle scuole. A conferma, gli artt. 13, 14 e 16 del medesimo Piano consentono la collocazione perpendicolare solo per le insegne di esercizio a bandiera o aggettanti e per i cartelli nelle stazioni di servizio o aree di parcheggio entro limiti dimensionali rigidamente fissati. Ne resta esclusa ogni installazione di grandi dimensioni, che in ogni contesto deve essere posta parallelamente al senso di marcia. Il divieto, pertanto, non determina a carico dei privati un sacrificio ultroneo rispetto agli obiettivi perseguiti.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso il dedotto deficit istruttorio. Il potere in contestazione ha natura vincolata, essendo ancorato a parametri fissati ex ante in sede regolamentare e tale da escludere qualsivoglia discrezionalità dell’amministrazione. La mancata richiesta dei pareri della Polizia Municipale e dello Sportello dell’Edilizia si riduce dunque a una violazione di norme sul procedimento priva di valore viziante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi 2.500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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