Scorrimento delle graduatorie non obbligatorio se il nuovo concorso richiede professionalità diverse (TAR Lazio n. 5847 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, non richiede una motivazione rafforzata qualora le professionalità ricercate non siano sovrapponibili a quelle già selezionate, in ragione della diversità dei requisiti di partecipazione e delle materie d’esame. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, interpretando l’art. 4, comma 3, lettera a), del d.l. n. 101/2013, consente di escludere l’attualità di un obbligo motivazionale specifico, avendo il legislatore qualificato il concorso pubblico come strumento ordinario e prioritario di reclutamento, in coerenza con l’art. 97, comma 4, Cost.
Il Fatto
La ricorrente, idonea non vincitrice di una selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate nel 2023 per l’assunzione di funzionari, ha impugnato il bando del 2025, con cui l’Amministrazione ha indetto un nuovo concorso per complessive 2.700 unità, lamentando il mancato scorrimento della graduatoria in cui era inserita. Con motivi aggiunti ha dedotto l’inconferenza o l’illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta che ha rivalutato il concorso come strumento prioritario di reclutamento, nonché l’inammissibile integrazione postuma della motivazione operata dall’Amministrazione in sede difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la diversità sostanziale tra le due procedure selettive. Il bando del 2025 seleziona figure con specifiche competenze, richiede titoli di studio più elevati e prevede materie d’esame aggiuntive, come il diritto dell’Unione Europea e il diritto della crisi d’impresa, assenti nel precedente concorso. Tale diversità rende le professionalità ricercate non sovrapponibili a quelle già selezionate, con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe potuto attingere alla graduatoria pregressa senza alterare il contenuto della selezione.
La sentenza osserva che la normativa sopravvenuta, di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, ha natura interpretativa dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, chiarendo che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento. In applicazione di tale principio, la decisione di non procedere allo scorrimento non postula alcuna puntuale motivazione, trattandosi della modalità fisiologica di accesso al pubblico impiego, presidiata dall’art. 97, comma 4, Cost.
Quanto alla dedotta integrazione postuma della motivazione, il Tribunale la ritiene infondata, poiché, alla luce della disciplina richiamata, l’Amministrazione non era tenuta a fornire alcuna motivazione specifica per giustificare la scelta concorsuale.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 citato è stata infine ritenuta manifestamente infondata e priva di rilevanza, considerato che il nuovo bando concerne professionalità non selezionate nella precedente procedura, sicché l’assunzione non poteva comunque avvenire mediante scorrimento della graduatoria.
Nota della Redazione
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