Fornitura di farmaci esclusivi: la procedura negoziata d’urgenza resiste al vaglio cautelare (TAR Abruzzo n. 78 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per l’approvvigionamento di farmaci esclusivi, può essere legittimamente ancorata alla disciplina derogatoria di cui all’art. 15 d.l. n. 19/2026, purché risulti funzionale a garantire la continuità e la celere definizione delle forniture essenziali. In sede cautelare, il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla stabilità degli approvvigionamenti sanitari e l’interesse dell’operatore economico a una partecipazione più aderente alla propria organizzazione d’impresa deve privilegiare il primo, specie quando il mercato di riferimento sia non concorrenziale e il rischio d’impresa risulti governabile. La mancata partecipazione alla procedura non integra, in tale contesto, un pregiudizio grave e irreparabile qualora l’operatore possa continuare a fornire i prodotti tramite i ordinari canali di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice esclusiva di taluni farmaci, ha impugnato gli atti della procedura negoziata indetta dall’agenzia regionale per la committenza per la stipula di accordi quadro monofornitore riguardanti la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi alle aziende sanitarie regionali. La ricorrente ha contestato, in particolare, la determinazione a contrarre e gli atti di gara, deducendo profili di illegittimità connessi allo schema procedimentale prescelto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e la condanna della stazione appaltante all’adozione degli atti conseguenti.
La Regione e l’agenzia di committenza si sono costituite in giudizio, resistendo all’istanza cautelare e contestando la fondatezza delle censure prospettate.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente verificato la conformità della procedura al paradigma normativo invocato, riscontrando la sussistenza di una situazione di urgenza tale da giustificare il ricorso alla disciplina derogatoria di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 15 d.l. n. 19/2026 e con l’art. 59, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Il Tribunale ha altresì richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria in materia di affidamenti in situazioni di urgenza.
Quanto al fumus boni iuris, il Giudice ha ritenuto che l’impianto procedurale non appaia prima facie idoneo a compromettere la partecipazione della società ricorrente. Ha rilevato, infatti, che la ricorrente opera in un settore di mercato non concorrenziale, essendo produttore esclusivo dei farmaci richiesti, e che la sua conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi stabiliti dall’AIFA e del massimale di spesa le consente verosimilmente di governare il rischio d’impresa.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata partecipazione alla procedura, evidenziando che la società potrebbe comunque continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali tramite le ordinarie modalità di affidamento. L’interesse della ricorrente è stato ricondotto alla mera esigenza di rendere più aderente alla propria organizzazione la partecipazione alla gara.
Il Collegio ha quindi operato un bilanciamento tra gli interessi contrapposti, accordando prevalenza alla celere definizione della procedura finalizzata a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse imprenditoriale della società ricorrente. Ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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