Incentivi funzioni tecniche: legittime aliquote differenziate tra lavori e servizi (TAR Emilia-Romagna n. 258 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 non impone l’identità delle percentuali di accantonamento al fondo per le funzioni tecniche tra appalti di lavori e appalti di servizi o forniture. La norma fissa il limite massimo del 2 per cento e il criterio di modulazione sull’importo posto a base di gara, ma non un principio di uniformità di trattamento tra le diverse tipologie di affidamento. La definizione delle aliquote rientra nella potestà regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, connotata da ampia discrezionalità, funzionale alle specificità organizzative e all’equilibrio di bilancio. Il diverso dosaggio delle percentuali non integra eccesso di potere o disparità di trattamento quando risulti coerente con la peculiarità dell’attività svolta. L’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990 esclude, in linea di massima, un obbligo di motivazione a carico dell’attività regolamentare.

Il Fatto

Tre dipendenti dell’Azienda USL di Modena, addette al servizio acquisti e impegnate come responsabili unici del procedimento o collaboratrici nelle procedure di forniture e servizi, hanno impugnato la deliberazione con cui l’azienda sanitaria ha approvato il Regolamento aziendale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Le ricorrenti contestavano l’art. 9, comma 7, Tabella B), che modula l’accantonamento delle gare di servizi e forniture con percentuali fino a sedici volte inferiori rispetto alla Tabella A) dedicata ai lavori, e l’art. 14, comma 2, che riconduce gli effetti del regolamento alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2018. Da qui il ricorso per violazione dell’art. 113 del codice dei contratti, eccesso di potere, difetto di motivazione e invasione della competenza della contrattazione integrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che destina al fondo risorse in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo posto a base di gara. La norma non enuncia alcuna pretesa uniformità tra le percentuali riferite ai lavori e quelle riferite a servizi e forniture: limita il tetto quantitativo e indica il parametro di calcolo. Le prime due censure, connesse, sono dunque infondate.

Le amministrazioni dispongono, nella definizione dei criteri di ripartizione, di una potestà regolamentare ad ampia discrezionalità. Il richiamo ai regolamenti del MIT, del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio non è significativo: quelle scelte rispondono a esigenze organizzative e a tipologie di gare diverse da quelle di un’azienda sanitaria, che opera con risorse, bisogni e finalità proprie.

L’istruttoria documentale conferma la ragionevolezza della scelta. L’amministrazione ha dimostrato che nel settore sanitario gli appalti di forniture e servizi sono più frequenti e di importo complessivo superiore; la Relazione Tecnica evidenzia che, applicando le aliquote contestate, gli incentivi del servizio acquisti restano comunque superiori a quelli del servizio tecnico. L’equiparazione delle percentuali produrrebbe un aumento di spesa non sostenibile e una disparità di trattamento in senso inverso. Il Collegio richiama anche l’allineamento con la Tabella B) del Regolamento regionale n. 6/2019, che replica le medesime percentuali per l’agenzia sanitaria regionale.

Sul difetto di motivazione, l’attività regolamentare è in linea di massima sottratta al relativo obbligo. Sulla dedotta invasione della competenza della contrattazione decentrata integrativa ex art. 113, comma 3, l’accordo sottoscritto il 15.03.2023 e recepito con successiva deliberazione conferma che in sede regolamentare sono state individuate le aliquote e in sede sindacale i criteri di ripartizione.

Il quarto motivo è inammissibile perché formulato in via ipotetica ed eventuale, oltre che infondato: la norma non dispone la debenza degli incentivi nella misura del 2 per cento, ma solo un accantonamento massimo, e l’azienda ha documentato gli accantonamenti prudenziali dal 2018 senza che su di essi maturi alcun legittimo affidamento. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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