Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 173 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquisisce efficacia di giudicato sostanziale ed è provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Esso può dunque essere attuato mediante l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Perdurando l’inerzia dell’ente debitore, il giudice ordina l’esecuzione e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Oristano un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di somme derivanti da fatture, oltre interessi di mora e accessori. Il decreto, notificato all’ente con attestazione di conformità, non era stato opposto; con successivo provvedimento il Tribunale ne aveva dichiarato l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c..
Non avendo il Comune provveduto al pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’ente non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il TAR verifica quindi i presupposti: il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato al Comune con attestazione di conformità, senza esito, e ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Da ciò deriva l’equiparazione del provvedimento alla sentenza passata in giudicato e l’ammissibilità del rimedio.
Constatata la perdurante inerzia della parte debitrice, il ricorso viene accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato e ordina al Dirigente del Settore Ragioneria di dare esecuzione al decreto mediante pagamento delle somme, oltre interessi di legge sino al soddisfo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Assessorato regionale agli Enti Locali, con facoltà di delega, perché provveda — decorso infruttuosamente il termine assegnato all’ente — agli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine di trenta giorni. Al commissario è affidata anche l’allocazione in bilancio della somma, ove manchi lo stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Viene liquidata in favore del commissario la somma di euro 1.500,00, a carico del Comune per l’ipotesi in cui si renda necessario il suo intervento. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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