Incentivi TEE: la prima attivazione si misura dai risparmi già conseguiti (Cons. Stato n. 2765 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione «in corso di realizzazione» di cui all’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 va intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, si trovi a uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici: ove questi siano già stati prodotti, sia pure in parte, gli incentivi perdono la loro funzione premiale. La data di prima attivazione coincide, secondo l’art. 1.1 dell’allegato A alla delibera AEEGSI EEN 09/11 del 27 ottobre 2011, con il momento in cui il cliente partecipante inizia a beneficiare dei risparmi, anche non misurabili. Il collaudo rileva solo «a titolo esemplificativo», non in via esaustiva né dirimente. La novella dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non si applica retroattivamente ai provvedimenti di decadenza già adottati, salvo il riesame attivato su istanza dell’interessato ai sensi del comma 8.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’efficienza energetica impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE le aveva comunicato l’assenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi relativi a un intervento di sostituzione di un forno presso uno stabilimento ceramico. Secondo il Gestore, la proposta di progetto e programma di misura era stata presentata in data successiva alla prima attivazione dell’impianto, in difformità dall’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012.
Nel corso del giudizio la ricorrente proponeva quattro ricorsi per motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione alla richiesta di restituzione degli incentivi, al diniego di verifica e certificazione, e deducendo l’illegittimità degli atti alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020. Il TAR respingeva ricorso introduttivo e motivi aggiunti. La società appellava, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di data di prima attivazione muovendo dalla ratio del meccanismo incentivante: esso premia gli interventi che, in assenza del beneficio, non avrebbero potuto avere luogo. Ne deriva che i risparmi già conseguiti prima della presentazione della proposta fanno venir meno la funzione stessa dell’incentivo. Il riferimento è a un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2808 del 2020; sez. II, n. 5860 del 2025; sez. II, n. 9318 del 2025; sez. II, n. 10108 del 2025).
La tesi dell’appellante — secondo cui sarebbero irrilevanti i risparmi generati prima del collaudo, in quanto incidentali — è respinta. Le linee guida AEEGSI indicano il collaudo come fattore utile solo esemplificativamente, mentre centrale è il momento in cui il cliente inizia a beneficiare dei risparmi, anche non misurabili. La realizzazione anticipata dei risparmi è dimostrata da indizi gravi, precisi e concordanti: comunicazioni di messa in esercizio e a regime anteriori alla PPPM, produzione e consumi specifici del forno sovrapponibili a quelli successivi.
Quanto ai parametri di calcolo degli importi da restituire, il motivo è respinto perché l’appellante non muove alcuna critica ai §§ 15.2 ss. della sentenza, che avevano escluso l’assolvimento dell’onere di allegazione e prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla determinazione ARERA applicabile. Le determinazioni dell’Autorità, quali atti di regolazione, non soggiacciono al principio iura novit curia.
Sul versante dello ius superveniens, il Collegio ribadisce che l’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non opera retroattivamente sui provvedimenti di decadenza già adottati, in forza del principio tempus regit actum (Cons. Stato, sez. II, n. 1837 del 2025). Il comma 8 delinea un rimedio eccezionale di diritto transitorio, nel quale il GSE non rivaluta la legittimità del provvedimento, ma verifica nuovi presupposti e l’attualità dell’interesse pubblico al recupero. La scarsità delle risorse pubbliche rende l’azione di recupero doverosa ed evidenzia il valore pubblico tutelato, giustificando il richiamo ai principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 in tema di motivazione.
È inoltre esclusa l’applicazione del silenzio assenso, trattandosi di materia ambientale rientrante nelle deroghe dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 7164 del 2025). Quanto all’art. 10-bis, è sufficiente che la motivazione complessivamente resa dimostri l’avvenuta considerazione delle osservazioni della parte. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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