Progetto individuale per la persona disabile: silenzio del Comune e dell’ASP (TAR Sicilia n. 3540 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale per la persona con disabilità, previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000, è un atto complesso esterno e diseguale, alla cui adozione concorrono il Comune e l’Azienda sanitaria, con posizione preponderante dell’ente territoriale. A fronte della richiesta dell’interessato, le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il Comune, quale amministrazione procedente, è tenuto a superare gli arresti procedimentali e a dare impulso concreto alla conclusione del procedimento, restando entrambe le amministrazioni legittimate a resistere. Il silenzio serbato integra silenzio-inadempimento e va dichiarato illegittimo, con ordine di provvedere d’intesa e ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una persona con disabilità, ha presentato istanza al Comune di Gioiosa Marea e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per ottenere la predisposizione del progetto individuale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell’art. 14 della legge n. 328/2000.

All’istanza non ha fatto seguito alcuna comunicazione, né un provvedimento di accoglimento o di rigetto. Le amministrazioni, ritualmente intimate, non si sono costituite. La ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ottenendo la trattazione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma preliminarmente la propria giurisdizione esclusiva. La controversia concerne infatti pubblici servizi socio-sanitari di congiunta competenza dell’Azienda sanitaria e del Comune, riconducibili all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. Sul punto la sentenza richiama T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, n. 926 del 2019.

Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti emerge che a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il progetto individuale — desumibile dagli artt. 14 della legge n. 328/2000 e 91 della legge regionale Sicilia n. 11/2010 — le amministrazioni, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non hanno concluso il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Il Collegio qualifica il progetto come atto complesso di tipo diseguale. L’art. 14 della legge n. 328/2000 prevede che i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono su richiesta dell’interessato il progetto individuale. A tale struttura il giudice riconnette un ruolo differenziato dei due enti, con posizione preponderante attribuita al Comune, cui sono affidate le funzioni amministrative in materia di interventi sociali. Il riferimento è a T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, n. 667 del 2020.

La natura di atto complesso esterno e diseguale implica la legittimazione a resistere di entrambe le amministrazioni, ma concentra in capo all’amministrazione procedente — nella specie il Comune — l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione del procedimento. Sul punto la sentenza richiama T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, n. 2261 del 2025, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1505 del 2024, T.A.R. Torino, sez. II, n. 42 del 2017 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 326 del 2013.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune e dall’Azienda sanitaria e ordina alle intimate di provvedere d’intesa, ciascuno per la parte di propria competenza, con un provvedimento conclusivo, espresso e motivato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in euro mille oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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