Improcedibilità del ricorso per pagamento volontario del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 9679 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, abbia volontariamente versato gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025. Il pagamento volontario integra una situazione di fatto e di diritto nuova, che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, essendo venuta meno l’utilità concreta della decisione per il ricorrente. La cessazione della materia del contendere, tuttavia, presupporrebbe l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, mentre il pagamento non costituisce evento satisfattivo della domanda demolitoria, la quale mirava a non effettuare alcun versamento. In tale evenienza, l’esito corretto del giudizio è la declaratoria di improcedibilità, con possibile compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, contestando la determinazione dell’importo dovuto e chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti. La stessa ha altresì agito per il risarcimento del danno derivante dall’attuazione del meccanismo di ripiano.
In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la domanda di annullamento era stata proposta al fine di non effettuare alcun pagamento. L’avvenuto versamento volontario dell’importo dovuto, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, determina il venir meno dell’interesse alla decisione.
Il Collegio ha chiarito che la cessazione della materia del contendere può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, evenienza non verificatasi nel caso di specie. Il pagamento, pur costituendo una situazione di fatto e di diritto sopravvenuta che rende inutile la pronuncia, non integra un evento satisfattivo della pretesa azionata, che restava quella demolitoria.
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247, il TAR ha precisato che il pagamento successivo alla proposizione del ricorso fa venire meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente, giustificando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La peculiarità della materia trattata ha indotto il Collegio a compensare le spese di lite.
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Nota della Redazione
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