Accesso da strada privata e diniego di permesso per impianto carburanti (Cons. Stato n. 2770 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del piano comunale di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, la qualificazione di un accesso come strada pubblica o ad uso pubblico non discende dalla mera presenza di un tracciato, ma richiede il riscontro dei requisiti strutturali e funzionali desumibili dal codice della strada. La strada interpoderale o vicinale priva di collegamento alla rete viaria, di segnaletica, di illuminazione e di opere di regimentazione delle acque non integra la condizione richiesta dalla disciplina urbanistica. Il giudice amministrativo può fondare l’accertamento sulla verificazione disposta in corso di causa. Non sussiste difetto di motivazione del diniego che si fondi sulle risultanze istruttorie e sul preavviso di rigetto, restando assorbite le controdeduzioni non idonee a superare il contrasto con la norma del piano.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione e il potenziamento di una stazione di servizio carburanti ad uso pubblico, con realizzazione di un impianto generico e di tre edifici destinati ad area ristoro, rivendita tabacchi e locale di gestione.

L’amministrazione negava il titolo per contrasto con l’art. 9 delle NTA del Piano Comunale «Rete di distribuzione Carburanti». Il TAR Campania respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo l’erronea qualificazione dei tratti viari di accesso, l’omessa pronuncia sul vizio di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla pretesa idoneità di via Taverna dell’Olmo, via Nazionale delle Puglie e via Contrada Penne a configurare strade di accesso all’impianto secondo le caratteristiche del codice della strada.

La decisione si fonda sull’esito della verificazione disposta in corso di causa. Per il primo tratto di via Contrada Penne la relazione riconosce le caratteristiche di strada ad uso pubblico: asfaltata, illuminata, dotata di sottoservizi e utilizzabile da una collettività indeterminata. Il secondo tratto, che conduce all’impianto, non ha invece funzionalità pubblica, non è parte della rete viaria comunale e presenta fondo misto, assenza di segnaletica e di opere di regimentazione delle acque. Analoga conclusione per via Traversa dell’Olmo, qualificata come strada privata senza sbocco, di tipo interpoderale o vicinale, che serve i proprietari dei fondi attraversati.

Su questa base il Consiglio di Stato esclude l’integrazione della condizione prevista dall’art. 9 delle NTA, che richiede l’accesso dell’impianto da più strade ricadenti in parti differenti del territorio per il concorso delle superfici nel calcolo della cubatura assentibile. Il diniego risulta pertanto giustificato.

Quanto al dedotto deficit motivazionale, la Corte ritiene che l’amministrazione abbia motivato in relazione alle risultanze istruttorie, evidenziando la mancata classificabilità dei due tratti viari e l’inidoneità degli accessi ai fondi, in quanto non conformi ai requisiti del codice della strada. Il motivo è quindi infondato.

Il rigetto investe anche la censura sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’amministrazione ha emesso rituale preavviso di diniego, cui hanno fatto seguito le deduzioni della parte e l’atto finale. La motivazione del diniego, fondata sul contrasto con l’art. 9 delle NTA, assorbe le argomentazioni difensive, essendo emersa la non classificabilità dei tratti viari come strade pubbliche. L’appello è dunque rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite e con gli oneri della verificazione posti definitivamente a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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