Sopravvenuta rideterminazione del PEF rifiuti e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 2766 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta adozione del provvedimento che ridetermina l’atto impugnato, incidendo in modo diretto sull’oggetto della controversia, determina la carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile l’appello. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito va accertato alla stregua delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta. Quando la sopravvenienza è satisfattiva e la parte appellante rinuncia alla domanda, il giudice dichiara l’improcedibilità e provvede alla compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società appellante gestisce il servizio di igiene urbana, comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, in un comune pugliese. Con Determinazione del Direttore Generale AGER n. 286 del 20 giugno 2024 l’Agenzia ha approvato e validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025, verificandone la conformità al Metodo Tariffario Rifiuti previsto dalle delibere ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023, riducendo in modo significativo la tariffa del servizio.
Avverso tali provvedimenti, e la relativa delibera consiliare comunale di presa d’atto, la società ha proposto ricorso al TAR Lombardia, che con sentenza n. 3508 del 31 ottobre 2025 lo ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Proposto appello, nelle more è intervenuta la Determina AGER Puglia n. 48 del 13 marzo 2026, che ha avviato la rideterminazione dei piani economico-finanziari per le annualità 2024-2025, proprio con riferimento all’oggetto del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla stregua delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, è intervenuta una sopravvenienza idonea a incidere sull’interesse alla decisione. La Determina n. 48/2026 dell’Agenzia territoriale ha rideterminato i piani economico-finanziari del servizio per le annualità 2024-2025, ai sensi dell’art. 28 della delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023, ed è stata trasmessa ad ARERA e ai Comuni interessati secondo l’art. 8, comma 3, della delibera n. 363/2021.
L’appellante ha rappresentato che la favorevole definizione dell’istruttoria tesa alla rideterminazione riguarda proprio l’oggetto del giudizio di appello. Inizialmente le parti avevano chiesto congiuntamente il rinvio dell’udienza pubblica; all’udienza del 31 marzo 2026 l’appellante ha revocato l’istanza di rinvio e chiesto il passaggio in decisione con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese.
Il Collegio, preso atto della sopravvenienza satisfattiva e della conseguente caducazione dell’interesse alla pronuncia di merito, dichiara l’appello improcedibile. La decisione non esamina nel merito i motivi di gravame, poiché la rideterminazione amministrativa ha assorbito la materia del contendere. Sulle spese, in ragione della sopravvenienza e dell’accordo tra le parti, il Collegio dispone la compensazione integrale, lasciando ciascuna parte a carico delle proprie difese.
La sentenza ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata d’ufficio quando la pretesa risulti integralmente soddisfatta in via amministrativa.
Nota della Redazione
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