Cessione volontaria espropriativa esclude l’obbligo di decreto e legittima i rimedi contrattuali (C.G.A.R.S. n. 876 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione volontaria disciplinata dall’art. 45 d.P.R. n. 327/2001 trasferisce la proprietà del bene all’amministrazione e rende superfluo il decreto di esproprio, non essendo più configurabile un obbligo ablatorio in capo all’ente. La mancata trascrizione dell’atto di cessione nei registri immobiliari non ne determina l’invalidità, potendo la formalità essere richiesta anche dal cedente. Gli inadempimenti successivi dell’amministrazione rispetto agli obblighi nascenti dalla cessione si collocano a valle dell’accordo e trovano rimedio nelle ordinarie azioni contrattuali, non nel giudizio amministrativo. La domanda di retrocessione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001 non è proponibile davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione non ha ancora esercitato i relativi poteri.
Il Fatto
La ricorrente era proprietaria di terreni ricadenti in un’area dichiarata di importante interesse archeologico con decreti assessoriali del 1985 e del 1988, sottoposta a vincolo e destinata alla realizzazione di un circuito museale. Nel 2003 l’amministrazione regionale finanziava il progetto, approvato dal Comune con apposita determina.
Nel 2006 la ricorrente sottoscriveva con il Comune una convenzione per la cessione volontaria delle particelle, a fronte del pagamento di euro 35.014,02. La ricorrente deduceva poi la mancata trascrizione dell’accordo, il mancato completamento delle volture catastali e l’utilizzo dell’area per finalità diverse, con successivo abbandono. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso con la sentenza n. 476/2023, condannando la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che l’appello riproponeva l’intero thema decidendum del primo grado, esaminava direttamente gli originari motivi, richiamando la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 e la conforme giurisprudenza amministrativa.
Nel merito, il C.G.A.R.S. rilevava che risultava per tabulas l’intervenuta cessione volontaria del 23 novembre 2006 ai sensi dell’art. 45 d.P.R. n. 327/2001. Da ciò derivava che il Comune non era più tenuto ad adottare il decreto di esproprio, essendo il terreno già entrato nella sua proprietà. Veniva così superata la censura di violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 327/2001 sul termine quinquennale dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Quanto alla mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari e alle omesse volture catastali, il Collegio osservava che tale formalità non incide sulla validità della cessione e ben può essere richiesta dalla stessa ricorrente. Gli eventuali inadempimenti del Comune rispetto agli obblighi derivanti dalla cessione si collocano a valle dell’atto, che resta validamente stipulato, dovendosi azionare i rimedi previsti per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
La censura relativa alla retrocessione dei terreni ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001 era poi dichiarata inammissibile in quella sede, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Dal rigetto dell’appello conseguiva l’infondatezza della domanda risarcitoria. L’appello era pertanto respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
Nota della Redazione
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