Carenza di interesse sopravvenuta e soccombenza virtuale esclusa nel rito (TAR Sicilia n. 2932 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso impone al giudice amministrativo di definire il giudizio con pronuncia in rito, senza esame del merito. La domanda di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale non è accoglibile quando il relativo principio venga invocato con riferimento a un altro e diverso giudizio. In tale ipotesi le spese di lite sono compensate in ragione della definizione in rito. Il giudice non può trasferire nel processo dichiarato improcedibile la valutazione di soccombenza maturata in una causa distinta.

Il Fatto

I ricorrenti avevano impugnato gli atti della selezione pubblica per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico, chiedendo l’annullamento dei risultati della prima prova scritta, dei verbali di predisposizione delle macro aree e dei quesiti, dei questionari somministrati e degli elenchi degli ammessi alle prove successive. Avevano inoltre invocato l’adozione di misure collegiali ai sensi dell’art. 55 c.p.a., per consentire la ripetizione della prova o l’ammissione in sovrannumero, oltre all’accertamento e alla condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato atto con cui dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che la selezione era stata annullata con provvedimento del Commissario Straordinario adottato in esecuzione di una sentenza del medesimo TAR resa in altro giudizio. Pur insistendo per una pronuncia in rito, hanno chiesto la condanna della resistente alle spese, invocando la soccombenza virtuale, e così hanno concluso anche in sede di discussione orale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’atto depositato dai ricorrenti e della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. Da qui la pronuncia in rito, che chiude il giudizio senza scrutinio delle censure articolate avverso gli atti della procedura selettiva.

La questione realmente decisa concerne la regolamentazione delle spese. I ricorrenti avevano chiesto la condanna della parte resistente sulla base della soccombenza virtuale, valorizzando l’esito favorevole ottenuto in un distinto giudizio, nel quale la selezione era stata annullata e in esecuzione del quale era poi intervenuto il provvedimento del Commissario Straordinario.

Il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la domanda così formulata, rilevando che essa mira a far valere nel presente giudizio il principio di soccombenza relativo ad altro e diverso giudizio. L’argomento dei ricorrenti, quindi, non è stato sindacato nel suo fondamento astratto, ma è stato respinto sul piano della riferibilità: la soccombenza virtuale invocata attiene a un processo diverso e non può essere trasposta nella causa definita in rito.

Ne è conseguita la compensazione delle spese, disposta in ragione della pronuncia in rito. Il Collegio ha adottato la relativa statuizione senza una specifica graduazione delle voci di lite, coerentemente con la definizione del giudizio su una ragione processuale sopravvenuta.

La sentenza ordina infine che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. Il principio che se ne ricava è di ordine processuale: la caduta dell’interesse alla decisione determina la definizione in rito e, in presenza di una richiesta di spese fondata su una soccombenza maturata altrove, la compensazione rappresenta l’esito coerente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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