Rinuncia al ricorso valida senza notifica se sottoscritta per adesione (TAR Sicilia n. 3487 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. è validamente presentata anche quando non sia stata notificata alle altre parti, ove queste ultime abbiano comunque conoscenza dell’atto con modalità equipollenti alla notificazione. A tali modalità è equiparabile qualsiasi atto difensivo depositato in giudizio con cui la controparte manifesti la conoscenza dell’intervenuta rinuncia, ivi compresa la sottoscrizione dell’atto di rinuncia per adesione da parte del difensore della parte resistente. In presenza di rinuncia ritualmente presentata e non opposta da chi ha interesse alla prosecuzione, il giudizio è dichiarato estinto e le spese possono essere compensate in ragione dell’accordo delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per ottenere la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell’attività di erogazione di prestazioni diagnostiche e di laboratorio in regime di accreditamento. Il provvedimento di sospensione era stato annullato con una precedente sentenza del giudice amministrativo.

Nel corso del giudizio si è costituita anche la curatela fallimentare della società, dichiarata fallita nelle more. L’amministrazione resistente ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di centoventi giorni decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di integrale compensazione delle spese, cui l’amministrazione ha aderito sottoscrivendo l’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la ritualità dell’atto di rinuncia, non notificato alla controparte. Ha richiamato l’art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza e documentata nel verbale. La norma richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ma subordina l’estinzione alla mancata opposizione di chi ha interesse alla prosecuzione.

Il Tribunale ha precisato che l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal procuratore autorizzato e dell’intervenuta conoscenza della controparte. Tale conoscenza può conseguirsi in modo formale, con notifica o dichiarazione agli atti, ma anche mediante forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell’atto sottoscritto dalla parte personalmente o la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, dalle difese delle altre parti costituite.

Il Collegio ha richiamato sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4429 del 2015, secondo cui a tali forme può essere equiparato qualsiasi atto difensivo depositato in giudizio in cui la controparte manifesti la conoscenza dell’intervenuta rinuncia. Ha inoltre citato la pronuncia del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 14848 del 2023.

Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che l’atto di rinuncia era stato sottoscritto per adesione dal difensore dell’amministrazione resistente, con ciò manifestando la piena conoscenza dell’atto, e che la rinuncia era stata comunque reiterata in udienza. A fronte di ciò il Collegio ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato il giudizio estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a..

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, in considerazione dell’accordo intervenuto tra le parti anche su tale profilo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *