Incompatibilità del magistrato e obbligo dichiarativo: irrilevante la convivenza non accertata (Cons. Stato n. 2313 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di conferimento di uffici direttivi della magistratura ordinaria il CSM non è tenuto, a fronte della dichiarazione preventiva di potenziale incompatibilità resa dall’aspirante, a svolgere ulteriori accertamenti istruttori ove la situazione sia già stata valutata e ripetutamente esclusa dall’organo di autogoverno. La rilevanza della convivenza presuppone, secondo la circolare applicabile, una stabile coabitazione, e le valutazioni definitive sull’incompatibilità sono rinviate alla fase successiva alla presa di possesso dell’ufficio. L’omesso approfondimento nella fase comparativa non integra pertanto una violazione di obblighi istruttori idonea a viziare la procedura.
Il Fatto
Una magistrata partecipava alla procedura per l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso un Tribunale, dichiarando nella domanda una situazione di ipotetica incompatibilità ex art. 19 dell’ordinamento giudiziario, per la relazione interpersonale con un sostituto procuratore generale della stessa sede. L’ufficio veniva conferito a un altro candidato.
La ricorrente impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso incidentale del controinteressato, che lamentava l’omessa valutazione della causa di esclusione, dichiarava illegittimi gli atti per difetto di istruttoria e, per l’effetto, improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Proponevano appello principale la candidata e appello incidentale il Ministero e il CSM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene corretta la scelta del TAR di esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale: il profilo dell’incompatibilità ha natura pregiudiziale, perché incide sui presupposti di ammissione alla procedura e sulla platea dei candidati da comparare. Il relativo accertamento si lega alla verifica di indipendenza e imparzialità del magistrato, anche in termini di apparenza, come riconosciuto dalle stesse amministrazioni appellanti incidentali.
Nel merito, tuttavia, la sentenza non è confermata. La disciplina applicabile — la circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche — richiede che la convivenza si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione determinato da relazioni sentimentali. La dichiarazione della candidata è stata resa in modo leale e completo, sicché non può ascriversi all’interessata alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo ex art. 48 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, né una mera insufficienza della dichiarazione.
Il CSM, informato della relazione, aveva già ripetutamente archiviato le pratiche, escludendo l’esistenza di una situazione concretamente idonea a pregiudicare l’imparzialità. La circostanza che l’organo di autogoverno si fosse più volte espresso per negare l’incompatibilità rende acclarata l’inesistenza della medesima situazione, considerata l’incontestata assenza di variazioni rilevanti, in linea con Cons. Stato, sez. VII, n. 1349 del 2023.
La Corte precisa inoltre il regime procedimentale: la dichiarazione preventiva non assolve all’obbligo formale successivo, ma consente alla commissione competente una valutazione incidentale e la facoltà, “se del caso”, di assumere informazioni. Le valutazioni definitive sull’incompatibilità restano rimesse alla fase successiva alla presa di possesso, quando la situazione concreta va verificata nella sua attualità. Il mancato approfondimento in sede comparativa non integra quindi alcuna lacuna istruttoria.
Passando ai motivi riproposti dal ricorso principale, il Collegio li respinge. L’art. 18 del testo unico non gradua tra pregresse funzioni direttive e semidirettive, ponendo l’accento sui risultati conseguiti nella gestione dell’ufficio; il giudizio di equivalenza dei profili, sorretto da analitica motivazione, non è sindacabile nel merito. È infondata anche la censura sulla mancata applicazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 916/1958, ratione temporis non operante. Spese compensate.
Nota della Redazione
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