Ordinanza sindacale contingibile e urgente senza istruttoria tecnica e travisamento del pericolo (TAR Sardegna n. 178 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, quale rimedio extra ordinem, deve indicare con chiarezza le ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità che hanno indotto il Sindaco a ricorrervi. La valutazione del rischio concreto di un danno grave e imminente ha carattere eminentemente tecnico e va compiuta sulla base di pareri e accertamenti tecnico-scientifici acquisiti in sede istruttoria, di cui il provvedimento deve dare conto nella motivazione. L’urgenza di provvedere esonera di norma l’autorità dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, ma non dall’adempimento del benché minimo accertamento sul sito quando questo sia necessario a confermare la situazione di pericolo segnalata da altri organi. L’ordinanza adottata senza previo accertamento delle effettive condizioni delle strutture è viziata da travisamento della situazione di fatto e va annullata.

Il Fatto

I ricorrenti, nella veste di comproprietaria per successione e di gestore di un’area in località Monte Plebi, impugnavano l’ordinanza sindacale n. 8 dell’8.2.2023 con cui il Sindaco aveva ordinato di consentire alla ditta incaricata l’accesso ai siti per la completa dismissione e lo smaltimento di due torrette di telerilevamento degli incendi. Le strutture erano state realizzate su un terreno concesso in comodato alla Regione nel 1992, nell’ambito di un progetto mai avviato. Secondo i ricorrenti, il comodato era venuto meno e i proprietari avevano acquisito le torrette, curandone la manutenzione.

Il provvedimento richiamava le segnalazioni regionali del 2016, del 10.11.2022 e del 27.12.2022, nonché la nota della Prefettura di Sassari del 13.1.2023, che invitava il Comune a valutare quanto segnalato ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’assenza dei presupposti dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, il difetto di istruttoria e la sproporzione del rimedio demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il Sindaco deve valutare l’esistenza di una situazione di grave pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale valutazione, di carattere tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti e accertamenti tecnico-scientifici effettuati in sede istruttoria, dei quali occorre dare conto nella motivazione. Le ordinanze di necessità e urgenza presuppongono situazioni non tipizzate di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, a compensazione della deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel caso concreto, la situazione di pericolo posta a base dell’ordinanza non trovava adeguato riscontro negli atti dell’istruttoria. La verificazione disposta in sede cautelare e svolta con sopralluogo del 22 giugno 2023 aveva accertato che lo stato manutentivo e di conservazione dei due tralicci era complessivamente buono, senza segni di cedimento o ammaloramento e con calcestruzzo compatto. Tali esiti confermavano le conclusioni dei tecnici dei ricorrenti, secondo cui la struttura era verificata a sostenere i carichi di compressione dovuti alla spinta del vento e la fondazione sufficiente a equilibrare il momento ribaltante. Non risultava quindi confermato lo stato di grave ammaloramento, fonte di immediato pericolo, che aveva condotto al provvedimento sindacale.

Il Collegio riconosce che l’urgenza di provvedere esonera di norma l’autorità dallo svolgimento di accertamenti complessi e laboriosi, potenzialmente incompatibili con la pronta adozione del provvedimento. Nella vicenda, tuttavia, il Comune aveva del tutto omesso il benché minimo accertamento sul sito, necessario a confermare la situazione di pericolo segnalata dalla Regione e dalla Prefettura. La stessa Prefettura aveva invitato il Comune a valutare quanto segnalato, ma l’Amministrazione non aveva svolto alcuna autonoma valutazione, che avrebbe dovuto essere preceduta dai necessari accertamenti in loco.

L’ordinanza risultava pertanto viziata da travisamento della situazione di fatto, per assenza di quella situazione di pericolo effettivo e imminente che sola avrebbe giustificato l’esercizio dei poteri extra ordinem di cui all’art. 54 del TUEL. Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza sindacale annullata. Il Collegio osserva ad abundantiam che resta impregiudicato, in capo ai proprietari, il comune dovere di mantenere in sicurezza e in buono stato le strutture, per evitare che nel tempo possano discenderne situazioni di pericolo allo stato non riscontrabili.

Le spese sono poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza, liquidate come da dispositivo, e compensate nei confronti delle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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