Reclamo contro relazione del commissario unico su ottemperanza e quantum del danno (Cons. Stato Sez. IV n. 2312 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per la determinazione della somma dovuta in forza dei criteri fissati dal giudice della cognizione ex art. 34, comma 4, c.p.a., la quantificazione del danno compiuta dal commissario ad acta con la propria relazione costituisce il momento conclusivo della fase satisfattiva e non un completamento del giudizio di cognizione. Avverso gli atti del commissario l’unico rimedio è il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., da depositarsi nel termine di sessanta giorni previa notifica ai controinteressati: la mancata proposizione del reclamo preclude la contestazione del contenuto della relazione e rende inammissibili i motivi dell’appello avverso la sentenza di ottemperanza che ne censurano le risultanze. Il giudice dell’ottemperanza non può essere investito di un giudizio misto, di cognizione e di ottemperanza insieme, e la valutazione in questa sede è limitata al rapporto tra la decisione di primo grado e i criteri dettati dalla sentenza non definitiva.

Il Fatto

Il Comune di Milano, con provvedimenti del 2008 e una diffida del 2010, aveva imposto a una società l’obbligo di rimozione e smaltimento di rifiuti, recinzione e guardiania di un’area ceduta dal Comune e occupata abusivamente da terzi. I provvedimenti sono stati annullati dal TAR Lombardia con sentenza n. 24 del 2015, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4504 del 2015, che ha condannato il Comune al risarcimento per equivalente, fissando ex art. 34, comma 4, c.p.a. i criteri di quantificazione.

La società, incorporata per fusione in altra società nel 2023, ha proposto ricorso per ottemperanza. Con sentenza non definitiva il TAR ha nominato un commissario ad acta, che ha quantificato il danno in poco più di 775.000 euro. Il TAR, con la sentenza n. 2760 del 2025, ha accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento, oltre interessi legali dal 1° aprile 2025. Il Comune ha proposto appello, contestando l’ammontare del risarcimento e la natura della fase.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che le conclusioni del commissario integrerebbero una forma di ottemperanza anomala, mista a cognizione. Il motivo è infondato: sul capo relativo al risarcimento e ai criteri di quantificazione si è formato il giudicato, e l’art. 34, comma 4, c.p.a. colloca la determinazione della somma dovuta nella fase dell’ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda il rimedio. L’art. 114, comma 6, c.p.a. prevede il reclamo avverso gli atti del commissario, da depositarsi nel termine di sessanta giorni previa notifica ai controinteressati. La relazione definitiva non è stata oggetto di reclamo né dal Comune né dalla società: da ciò deriva che i rilievi sul contenuto della relazione sono inammissibili e che in appello può essere valutato al più il rapporto tra la sentenza di primo grado e i criteri fissati dalla decisione non definitiva.

Quanto alla mancanza dei FIR, la Corte riconosce che la loro presenza sarebbe stata auspicabile, ma osserva che la sentenza che ha dettato i criteri è partita dal presupposto di fatto della carenza documentale: la nomina del commissario si è resa necessaria proprio per pervenire a una valutazione probabilisticamente corretta dei costi. La verifica su pertinenza degli interventi, associabilità dei costi, non duplicazione e ragionevolezza risulta effettuata nella relazione.

È inammissibile il motivo sull’asserita colpa del creditore ex art. 1227 c.c. per il tempo trascorso: la richiesta è anteriore al termine di prescrizione decennale e il fallito tentativo di conciliazione davanti al commissario è sintomatico della mancanza di volontà di entrambe le parti. Parimenti inammissibile è il motivo sull’esecuzione dei lavori, perché coperto dal giudicato sull’an e perché introdotto solo in appello, in violazione dell’art. 101 c.p.a..

Infine, sulla rivalutazione e sugli interessi, il motivo è inammissibile e comunque infondato: una volta determinato l’ammontare all’attualità, l’obbligazione di valore si converte in debito di valuta, sul quale decorrono gli interessi legali fino al saldo, secondo l’orientamento richiamato dalla sentenza impugnata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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