Revisione patente per dubbio idoneità tecnica e uso suggeritori all’esame (TAR Lazio n. 124 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strad., il dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica del titolare che legittima l’accertamento può fondarsi anche su risultanze di indagini di polizia giudiziaria condotte nei confronti di terzi, purché la motivazione dia conto di circostanze concretamente riferibili al titolare del titolo. La valutazione dell’amministrazione ha natura discrezionale ma deve essere esplicitata nel provvedimento, indicando i fatti da cui deriva il dubbio. L’accertamento è preordinato alla sicurezza della circolazione e il suo esito può condurre alla conferma del titolo ovvero, se negativo, alla revoca. Non integra vizio di motivazione il provvedimento che fondi la revisione sui contatti telefonici intrattenuti dal candidato con soggetti qualificati come suggeritori durante l’esame teorico.

Il Fatto

Il ricorrente aveva superato le prove teorica e pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B. A seguito di indagini di polizia giudiziaria su un’organizzazione dedita a facilitare il superamento degli esami tramite strumentazioni e suggeritori, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revisione ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strad. Il provvedimento conclusivo, notificato nel maggio 2022, disponeva la revisione della patente, rilevando che l’utenza telefonica del ricorrente era stata raggiunta, durante l’esame teorico, da due telefonate provenienti dai suggeritori, per una durata complessiva di circa trentuno minuti.

Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di motivazione e la falsa applicazione della norma, sul presupposto che la revisione non potesse fondarsi su un procedimento penale riguardante soggetti terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione, e li ritiene infondati. Richiamato il testo dell’art. 128, comma 1, cod. strad., la sentenza ne individua la funzione: consentire all’amministrazione, ove sorgano dubbi sui requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica, di sottoporre il titolare a visita medica o esame di idoneità, con esito comunicato agli uffici competenti per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

La valutazione demandata all’amministrazione ha carattere discrezionale e deve trovare contezza nella motivazione del provvedimento. La finalità della norma è la salvaguardia della sicurezza della circolazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il TAR rileva che l’amministrazione ha esplicitato le ragioni del dubbio: l’utenza del ricorrente era stata raggiunta per trentuno minuti, durante l’esame di teoria, da due telefonate di soggetti individuati come suggeritori nell’ambito di indagini penali. Tale circostanza non è contestata. Le considerazioni poste a base della revisione integrano i presupposti, ampi e discrezionali, del dubbio sull’idoneità tecnica, rendendo verosimilmente non genuine le risposte fornite ai quiz.

Da ciò deriva l’infondatezza anche del secondo motivo: il provvedimento non si fonda sulla mera pendenza del procedimento penale a carico di terzi, ma sul fatto che il ricorrente ha intrattenuto con i suggeritori una lunga conversazione durante l’esame, beneficiando potenzialmente dell’attività illecita emersa nelle indagini.

Il ricorso è pertanto rigettato, con reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e revoca del provvedimento di ammissione provvisoria. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni e della costituzione dell’amministrazione con memoria di mera forma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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