Fideiussione per visto studio non prova la liquidità di sostentamento (TAR Lazio n. 7383 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dimostrazione del possesso di mezzi di sussistenza per l’ottenimento del visto d’ingresso per motivi di studio, nella misura minima individuata dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000, non elide la discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare l’adeguatezza delle garanzie offerte. La fideiussione, ancorché di importo allineato ai parametri minimi, può essere ritenuta non idonea quando, per la sua conformazione, non assicuri al beneficiario la liquidità immediata necessaria a fronteggiare le esigenze di sostentamento quotidiano nel corso del soggiorno, specialmente se l’interessato non allega altra documentazione attestante disponibilità finanziarie.
Il Fatto
Uno studente straniero impugnava il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, per l’iscrizione a un corso di laurea in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari per l’anno accademico 2025-2026. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo non idonea l’unica garanzia esibita, consistente in una polizza fideiussoria di importo pari a euro 10.386,43, reputata insufficiente a coprire le spese universitarie e l’ordinario sostentamento.
Il ricorrente deduceva, da un lato, il difetto di motivazione del provvedimento e, dall’altro, la violazione della normativa di settore, sostenendo che la fideiussione fosse strumento espressamente ammesso dall’ordinamento. Il Tribunale, prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate d’ufficio, ravvisava l’infondatezza del ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto escluso il vizio motivazionale, rilevando che la determinazione impugnata indicava chiaramente la criticità ostativa, fondata sull’incapienza dei mezzi di sostentamento. Ha precisato che l’Amministrazione non contestava l’ammissibilità astratta della fideiussione ma la sua sufficienza a garantire il possesso dei requisiti finanziari, alla luce della situazione socioeconomica del richiedente.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha evidenziato che la competenza a definire i parametri dei mezzi di sussistenza spetta al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, con la direttiva del 1° marzo 2000, alla quale l’art. 15 dell’Allegato A al d.m. n. 850/2011 fa rinvio, qualificando l’importo ivi previsto come minimum indefettibile.
La Corte ha quindi affermato che la dimostrazione del requisito minimo non priva l’Amministrazione del potere di apprezzare, sulla base delle circostanze istruttorie, l’effettiva disponibilità di mezzi. Tale potere discrezionale è stato ritenuto legittimamente esercitato: il ricorrente non aveva allegato altra documentazione oltre alla fideiussione, sicché sarebbe risultato privo di risorse per le spese quotidiane.
Quanto alla garanzia prestata, il Collegio ne ha evidenziato l’inidoneità concreta, considerato che l’art. 3 della polizza prevedeva il meccanismo della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, secondo comma, cod. civ., rendendo di fatto impossibile ottenere liquidità a breve termine. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.