Ottemperanza e cessazione della materia del contendere (C.G.A.R.S. n. 540 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione dell’obbligazione pecuniaria nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria non comporta automaticamente la condanna del soccombente alla rifusione delle spese: anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 permane un ambito di apprezzamento discrezionale del giudice sulla derogabilità della regola della soccombenza. Il ritardo nell’adempimento che non presenti carattere di gravità, commisurato alla data di proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese, in particolare quando l’ente sia stato interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il contenzioso abbia natura seriale.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario della parte vittoriosa in un giudizio amministrativo definito con una precedente decisione di questo Consiglio, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Egli ha lamentato che il Comune, nonostante la spedizione della decisione in forma esecutiva, la notifica e una diffida stragiudiziale a mezzo pec, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.-l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, non aveva adempiuto all’obbligazione pecuniaria di refusione delle spese.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’ordine di ottemperanza con fissazione di modalità e termine, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Comune si è costituito rappresentando di aver pagato nelle more del giudizio e invocando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenienza che entrambe le parti hanno riconosciuto: l’obbligazione è stata estinta nel corso del giudizio. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che assorbe ogni ulteriore domanda, comprese quelle relative alla nomina del commissario e alla penalità di mora.

La questione realmente dibattuta attiene alle spese. Il ricorrente ha insistito per la condanna dell’ente, sul rilievo che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio non nega il dato cronologico, ma lo riconsidera entro una cornice di discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale non ha eliminato.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, il Consiglio afferma che residua un ambito di apprezzamento del giudice sulla derogabilità della regola della soccombenza. Tale ambito viene esercitato valorizzando tre elementi. Il primo è la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL che ha interessato l’ente per un considerevole lasso di tempo, dal 2012 al 2023, e nella cui pendenza è sorta l’obbligazione. Il secondo è la non gravità del ritardo: rispetto alla proposizione del ricorso, l’adempimento è seguito in poco più di tre mesi. Il terzo è la natura seriale del contenzioso in cui il ricorso si inserisce.

Su queste basi il Collegio compensa integralmente le spese del giudizio, fermo l’obbligo del Comune di rimborsare al ricorrente, ove versato, l’importo del contributo unificato, dichiarato interamente ripetibile. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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