Convenzione edilizia e indennità di esproprio secondo buona fede ed equilibrio sinallagmatico (TAR Puglia n. 241 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione edilizia che addossa ai lottizzanti il costo di espropriazione delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica va interpretata secondo i canoni della buona fede e dell’equilibrio del sinallagma contrattuale, non secondo il mero dato testuale. All’atto della sottoscrizione le parti devono ritenersi aver inteso rinviare, per la quantificazione della prestazione, ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato o indeterminabile. L’applicazione dei principi del codice civile agli accordi sostitutivi di provvedimento è espressamente consentita dall’art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990. La lievitazione delle indennità rispetto ai costi ipotizzabili alla stipula integra eccessiva onerosità sopravvenuta e non rientra nella normale alea contrattuale.

Il Fatto

La vicenda riguarda i proprietari delle aree del comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo, aderenti a un consorzio, e il Comune stesso. La convenzione stipulata il 26.11.1999, all’art. 9, prevedeva l’accollo da parte dei proprietari del costo di espropriazione delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica di soggetti non aderenti al consorzio.

Con un’ingiunzione di recupero crediti del 12.01.2022, notificata il 16.02.2022, il Comune, tramite la concessionaria della riscossione, ha chiesto alla ricorrente il pagamento di una consistente somma derivante dall’applicazione di quella clausola. La pretesa includeva i costi determinati circa quindici anni dopo la stipula, all’esito dei giudizi di opposizione alle indennità di esproprio. La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento dell’insussistenza del credito e la risoluzione della convenzione; hanno resistito il Comune e la società concessionaria, eccependo il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie hanno ad oggetto l’interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia, cioè l’esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Sussiste quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo.

Nel merito il Collegio richiama i propri precedenti (sentenze nn. 884, 886, 887 e 892 del 2023) resi nei confronti del medesimo ente e ritiene la questione sovrapponibile. Le parti avevano adottato consensualmente la regolamentazione urbanistica del comparto, dando vita a un preciso assetto negoziale strumentale al disegno urbanistico.

Il Tribunale esclude che la clausola possa essere letta nel senso preteso dal Comune. Le parti, alla sottoscrizione, avevano inteso rinviare ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. In caso contrario la clausola sarebbe nulla per oggetto indeterminato, dovendosi preferire l’interpretazione che consente la conservazione della disciplina negoziale ai sensi dell’art. 1367 cod. civ.. Concorrono l’interpretazione di buona fede ex art. 1366 cod. civ. e la ricerca della comune intenzione delle parti ex art. 1362 cod. civ., prevalente sul mero dato testuale.

Assume rilievo decisivo l’effetto abnorme sull’equilibrio negoziale che deriverebbe dalla rideterminazione degli importi delle indennità. Esso si tradurrebbe in eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, non riconducibile alla normale alea contrattuale. Il Collegio accerta pertanto la fondatezza dei motivi, compresi quelli sull’invalidità originaria della convenzione e sul venir meno della presupposizione, e accoglie il ricorso. Le spese di causa sono compensate per la novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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