Prescrizione del credito erariale da sentenza e proroga ex art. 12 d.lgs. n. 159/2015 per la riscossione mediante cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 139 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione di un tributo, quando la pretesa sia fondata su una sentenza passata in giudicato, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., e non al termine breve proprio del singolo tributo. La prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, da determinarsi secondo la disciplina processuale vigente ratione temporis, inclusa la sospensione feriale dei termini. I termini di prescrizione relativi all’attività degli agenti della riscossione, che scadono durante il periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015, senza che rilevi la natura del titolo sottostante alla cartella di pagamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla contribuente una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2001, emessa a seguito di una sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento. La contribuente impugnava la cartella dinanzi al giudice tributario, deducendo l’intervenuta prescrizione dell’azione di riscossione.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo prescritto il credito. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale deduceva la violazione delle norme in materia di prescrizione e di sospensione dei termini emergenziali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, richiama il principio consolidato secondo cui il credito erariale, quando la pretesa è fondata su una sentenza passata in giudicato, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., in applicazione del principio della c.d. actio iudicati. La cartella di pagamento, invece, in quanto atto amministrativo, non è idonea a convertire il termine breve in quello decennale.
La questione centrale riguarda l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione decennale. La Corte chiarisce che tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, momento che deve essere calcolato sulla base della disciplina processuale vigente ratione temporis. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, depositata nel 2009, era stata pronunciata in un giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, sicché trovava applicazione l’art. 327 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma, che prevedeva il termine annuale per l’impugnazione.
A tale termine annuale, prosegue la Corte, va aggiunta la sospensione feriale di 46 giorni prevista dalla legge n. 742/1969. Ne deriva che la sentenza era passata in giudicato il 9 marzo 2010, e che il termine di prescrizione decennale sarebbe spirato il 9 marzo 2020. La sentenza impugnata era incorsa in errore perché aveva confuso la data di definitività della sentenza con la data di scadenza della prescrizione, e aveva omesso di applicare la normativa sulla sospensione feriale.
La Corte esamina poi l’incidenza della normativa emergenziale. La scadenza del termine di prescrizione, fissata al 9 marzo 2020, era successiva all’8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione previsto dall’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020. Tale norma richiama l’applicazione dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015, che proroga i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli agenti della riscossione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Il termine di prescrizione, quindi, era stato prorogato al 31 dicembre 2022, e la notifica della cartella, avvenuta nell’ottobre 2020, era tempestiva.
La Corte infine giudica infondata l’eccezione della contribuente, secondo cui la sospensione non opererebbe per i crediti derivanti da sentenza, in quanto la norma si riferisce espressamente all’attività degli agenti della riscossione e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento, senza distinguere la natura del titolo sottostante. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.