Prova contraria nell’accertamento sintetico e vincolo del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7804 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi esenti o ulteriori, ma richiede anche la prova della loro entità, della durata del possesso e della specifica destinazione al sostenimento delle spese contestate. Ne consegue che, in sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il vincolo alla rideterminazione della pretesa impositiva sussiste solo se il giudice di merito ritenga raggiunta la prova della permanenza dei redditi e del loro effettivo impiego per far fronte alle spese oggetto dell’accertamento. L’ordinanza di cassazione che censura la sentenza per non aver fatto buon governo delle regole sull’onere della prova non può essere interpretata come affermazione della parziale fondatezza del ricorso del contribuente.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ha rettificato il reddito del contribuente, dichiarato pari a zero, per l’anno d’imposta 2010, sulla base di una presunta capacità di spesa non giustificata dai redditi dichiarati.
Accolto il ricorso in primo grado e rigettato l’appello dell’Ufficio, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33506/2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la decisione e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto. Il giudice del rinvio ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’accertamento. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., deducendo che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte in merito alla rideterminazione dell’originaria pretesa impositiva.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile. Preliminarmente, chiarisce che l’ordinanza di cassazione con rinvio n. 33506/2022 aveva integralmente accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo che la sentenza di appello dovesse essere annullata per violazione di due principi: l’omessa rideterminazione della pretesa tributaria, avendo il giudice annullato in toto l’avviso pur ritenendo parzialmente infondato l’accertamento, e la mancata considerazione della necessità per il contribuente di dimostrare la durata del possesso delle disponibilità accertate.
La Suprema Corte, nell’ordinanza di rinvio, aveva infatti statuito che la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori per un significativo arco temporale, ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo proprio per le spese contestate e non per altre. Sulla base di tale principio, la Corte osserva che il vincolo alla riduzione della pretesa impositiva non è configurabile, in quanto il giudice del rinvio ha accertato che il contribuente non ha fornito la prova sulla durata della disponibilità dei redditi esenti, omettendo di chiarire le ragioni dell’incremento della liquidità sul conto corrente nel corso del 2010.
La sentenza impugnata si è quindi correttamente conformata al principio enunciato dalla Corte, con portata assorbente di ogni altra statuizione. La Corte richiama, a sostegno, i propri consolidati orientamenti in materia di accertamento sintetico, secondo cui la prova contraria non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori ma richiede l’indicazione della loro entità, della durata del possesso e della destinazione specifica al sostenimento delle spese contestate (Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2022, n. 23600; Cass., Sez. 6-5, 14 febbraio 2022, n. 4492; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2021, n. 16433; Cass., Sez. 6-5, 9 giugno 2020, n. 14068).
Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in conformità alla proposta di definizione anticipata, ricorrendo la valutazione legale tipica dell’abuso del processo di cui all’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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