Illegittimità dell’azione di nullità riproposta contro il provvedimento prescrittivo Arera dopo il giudicato (TAR Lombardia n. 4007 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per contrasto con il giudicato, la riproposizione dell’azione di nullità innanzi al giudice di primo grado dopo che il giudice d’appello, pronunciando sulla medesima azione, l’abbia rigettata e abbia disposto la riassunzione della sola azione di annullamento. Le valutazioni dell’Autorità di regolazione in materia di criteri tecnici di quantificazione degli effetti degli sbilanciamenti sul corrispettivo uplift costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente sotto il profilo della attendibilità tecnico-scientifica del criterio, e non per difetto di motivazione. È legittimo l’utilizzo del criterio del “segno reale” dello sbilanciamento aggregato zonale per valorizzare gli sbilanciamenti in controfase delle unità non abilitate, poiché tale indicatore consente di determinare in concreto lo stato effettivo del sistema.
Il Fatto
Il Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. aveva impugnato la deliberazione Arera n. 576/2022/E/EEL del 15 novembre 2022, recante un provvedimento prescrittivo adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5024/2020 in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, unitamente all’atto di quantificazione degli importi pari a euro 3.645.106,27 e alla correlata fattura. Con la sentenza n. 7547/2023 il Consiglio di Stato aveva rigettato l’azione di nullità e disposto che l’azione di annullamento fosse riassunta innanzi al TAR Lombardia. Il Consorzio aveva però riproposto l’intera impugnativa, incluso il motivo di nullità, deducendo altresì vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione con riferimento al criterio del “segno reale” e alla valorizzazione degli effetti indiretti degli sbilanciamenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto superato l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevata con ordinanza collegiale, ritenendo tempestiva la riassunzione operata dai curatori della liquidazione giudiziale entro tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, secondo le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 5541 del 2025.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente aveva riproposto l’azione di nullità, già rigettata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7547/2023, in contrasto con il giudicato che aveva disposto la riassunzione della sola azione di annullamento.
Il secondo motivo, relativo al criterio per l’identificazione della posizione effettiva del sistema, è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di Sezione in contenzioso analogo, secondo cui la scelta del “segno reale” – inteso come segno aggregato della somma algebrica degli sbilanciamenti individuali effettuati in ogni ora dagli utenti del dispacciamento afferenti a una medesima macrozona – costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, valutabile dal giudice solo sotto il profilo della attendibilità tecnico-scientifica e non per difetto di motivazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3274 del 2024, richiamata in motivazione, ha affermato che il “segno reale” è l’unica modalità per ricostruire lo stato effettivo del sistema e verificare l’esistenza di sbilanciamenti in controfase idonei a ridurre i costi di mantenimento dell’equilibrio.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Quanto alla valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase, la giurisprudenza citata ha chiarito che il prezzo medio ponderato del mercato per il servizio di dispacciamento costituisce la più favorevole valorizzazione possibile per le unità non abilitate, mentre il prezzo marginale non sarebbe coerente con il sistema pay-as-bid proprio di tale mercato. Quanto al nesso di causalità, il Collegio ha evidenziato che l’eventuale apporto degli sbilanciamenti alla risoluzione di criticità della rete diverse dal bilanciamento è un effetto meramente incidentale, privo di nesso causale con la condotta di sbilanciamento degli utenti del dispacciamento. L’istanza istruttoria è stata rigettata perché volta a un inammissibile controllo generalizzato dell’operato di Arera. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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